I serramenti devono rispettare determinati limiti di trasmittanza termica, definiti in funzione della zona climatica di appartenenza del Comune in cui è ubicato l’edificio oggetto dell’intervento.
Il territorio italiano è diviso in zone climatiche , in base al DPR 412 del 26/08/93.
Le zone climatiche sono 6 e vengono identificate con le lettere A, B, C, D, E, F.
Ciascuna zona è definita in base ai gradi-giorno (GG), specifici di ogni località.
I gradi-giorno di una località si calcolano come la somma, estesa a tutti i giorni di un periodo annuale convenzionale di riscaldamento, delle sole differenze positive giornaliere tra la temperatura dell’ambiente, convenzionalmente fissata a 20°C, e la temperatura media esterna giornaliera.
Ne consegue che il numero di gradi-giorno aumenta al diminuire della temperatura esterna (generalizzando: a località fredde corrispondono valori di gradi-giorno elevati; a località calde corrispondono valori di gradi-giorno bassi).
Essendo il numero di gradi-giorno di una località dipendenti dalla temperatura media esterna giornaliera si può comprendere la ragione per cui, località anche ubicate nella stessa regione e/o nella stesso bacino di utenza provinciale, siano connotate da un numero di gradi-giorno differente.
La zona climatica A fino a 600 gradi-giorno.
La zona climatica B tra 600 e 900 gradi-giorno.
La zona climatica C tra 900 e 1.400 gradi-giorno.
La zona climatica D tra 1.400 e 2.100 gradi-giorno.
La zona climatica E tra 2.100 e 3.000 gradi-giorno.
La zona climatica F oltre 3.000 gradi-giorno.
L’allegato A del dpr412-93 indica per ogni comune d’Italia la zona climatica di appartenenza.
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