Sostituzione finestre: quali Bonus e come richiederli

Vuoi sostituire le tue vecchie finestre per tetti con altre nuove, più belle e performanti? Ecco cosa fare, le pratiche da sbrigare, quale incentivo fiscale puoi richiedere tra i tanti a disposizione.

Hai deciso di cambiare le tue vecchie finestre per tetti? Se stai facendo dei lavori più consistenti, che ti consentiranno di usufruire del Superbonus al 110%, devi chiedere la consulenza ad un professionista. Se hai intenzione di sostituire solo gli infissi senza altri tipi di lavori, il fornitore delle nuove finestre ti darà l’assistenza necessaria per usufruire del Bonus fiscale. Ecco cosa devi fare a seconda della detrazione scelta.

Bonus ristrutturazione al 50%

Se vuoi ristrutturare il sottotetto, in questo caso devi mandare in Comune una pratica edilizia di ristrutturazione o una autorizzazione edilizia all’intervento. Il vantaggio è che, in questo tipo di detrazione fiscale, non è richiesta la congruità dei prezzi. Il limite di spesa detraibile è di 96.000 euro.

La detrazione fiscale del 50% si applica lavori in casa a patto che l’immobile sia a destinazione residenziale. Sono esclusi gli immobili di nuova costruzione e quelli a destinazione non residenziale, come uffici, negozi, aziende, ecc.

Puoi ottenere questo incentivo anche in locali non riscaldati.

Se sostituisci serramenti in ambienti che delimitano il volume riscaldato dell’immobile, i nuovi serramenti devono avere delle caratteristiche di isolamento termico del Decreto interministeriale 26 giugno 2015 ed eventuali altre restrizioni ai valori delle norme regionali.

Se i serramenti sono in locali comuni condominiali non riscaldati, la detrazione è consentita anche senza dare particolari miglioramenti.

Una volta finito di sostituire le finestre, devi inviare entro 90 giorni la comunicazione telematica ad ENEA.

Ecobonus al 50%

Nel caso tu scelga l’Ecobonus al 50%, la sola sostituzione degli infissi esterni, con o senza modifica di materiale o di tipologia di infisso, è un intervento di edilizia libera e come tale non è soggetto ad alcuna comunicazione, permesso o autorizzazione comunale.  Quindi, a differenza del Bonus ristrutturazione, non sono richiesti permessi in Comune. Ovviamente, escluso eventuali vincoli urbanistici comunali, restrizioni regionali o vincoli delle soprintendenze ai beni architettonici.

Altra differenza rispetto al Bonus ristrutturazioni, l’Ecobonus al 50% è applicabile per immobili esistenti di qualsiasi categoria catastale (non solo residenziale, ma anche uffici, negozi, laboratori, ecc.) ma devono essere dotati di impianto di riscaldamento.

L’Ecobonus, oltre al rispetto delle norme nazionali e regionali, richiede anche il rispetto dei valori di isolamento definiti dal DL dell’11 marzo 2008 e successive modifiche del DL 6 gennaio 2010. Il limite di detrazione per la sostituzione di serramenti è di 60.000 euro.

Dal 6 ottobre 2020 sono stati introdotti i massimali di spesa, che vanno da 550 a 750 euro al mq (dimensioni del foro finestra) a seconda della zona climaticaTutte le altre spese accessorie: la posa della finestra, i materiali e gli accessori per l’installazione (raccordi, cornice isolante, ecc.) sono invece sempre incentivabili al 50%, senza tetti massimi di spesa.

L’Ecobonus ti consente di recuperare in 10 anni dall’imponibile IRPEF fino al 50% delle spese detraibili sostenute entro il 31 dicembre 2021.

Con l’Ecobonus al 50%, le pratiche per la detrazione le fanno in genere direttamente i fornitori, e si basano sull’allegato I del Decreto attuativo del 6 ottobre 2020, e quindi ti faranno sapere quali finestre rientrano pienamente nei limiti di spesa e la cifra esatta detraibile al 50%.

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Superbonus 110%


Nel caso tu stia facendo importanti lavori di miglioramento del risparmio energetico che rientrino nel super Ecobonus, anche la sostituzione delle finestre per tetti verrà detratta al 110%.

In dettaglio, oltre alla sostituzione delle finestre per tetti, in contemporanea, per ottenere il Superbonus devi fare almeno uno di questi tre lavori detti principali o trainanti:

  • lavori di isolamento su oltre il 25% dell’intonaco (compreso il tetto, sia piano che inclinato)
  • lavori per ristrutturare impianti termici sostituendoli con altro sistema centralizzato ad alto risparmio energetico per case singole o a schiera
  • interventi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sostituendoli con un altro sistema centralizzato ad alto risparmio energetico in condominio.

Per rientrare nel super Ecobonus al termine dei lavori la tua mansarda deve migliorare di almeno 2 classi energetiche. 

Per ottenere il Superbonus inoltre:

  • puoi richiederlo al massimo per due immobili, comprese le seconde case
  • la tua abitazione non deve appartenere a queste categorie catastali di lusso: A/1, A/8  e  A/9
  • puoi richiedere il Superbonus solo su immobili a destinazione residenziale (come per l’Ecobonus classico) e non per aziende, uffici, negozi, ecc
  • l’edificio in cui fai i lavori deve essere già dotato di impianto di climatizzazione invernale. Unica eccezione, valida solo per il super Ecobonus (non per l’Ecobonus), sono detraibili al 110% i lavori di isolamento del sottotetto anche se non riscaldato.

Il Superbonus premia con il 110% tutti gli altri lavori in casa che fai in contemporanea con almeno uno dei 3 interventi trainanti del Superbonus, ma solo se contribuiscono al miglioramento energetico della tua abitazione. Sono i cosiddetti lavori trainati, in sostanza si tratta di tutti i lavori che rientravano anche nel “vecchio” Ecobonus.

Se, ad esempio, fai dei lavori di isolamento del tetto (lavoro trainante) e sostituisci i lucernari (lavoro trainato), anche quest’ultimo lavoro “secondario” verrà detratto al 110% anziché al 50% come prevede l’Ecobonus classico.

Per i lavori di sostituzione di finestre e infissi come lavori trainati del super Ecobonus al 110%, il limite massimo di spesa viene calcolato in 54.545 Euro (60.000 /1,1). Per la complessità di questo incentivo, devi fare riferimento a un professionista esperto, il quale dovrà anche asseverare la congruità dei prezzi attraverso i listini territoriali, oppure, se non ci sono voci specifiche sui listini, deve fare un’analisi dei prezzi (attraverso l’allegato I del Decreto del 6 ottobre 2020).

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Data:

Autore:

Elena Liziero

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