Se modifichi una finestra in una parete esterna, serve il permesso di costruire: lo stabilisce la Corte di Cassazione con la sentenza n. 44503/2019, in merito al ricorso presentato da una proprietaria contro la condanna della Corte di Appello per aver realizzato lavori senza permesso di costruire e senza autorizzazione paesaggistica in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ambientale ed archeologico.
Il caso di apertura di una finestra in zona vincolata
Il caso riguarda il restauro di due aperture in legno: i lavori hanno portato alla trasformazione delle due finestre in un’unica apertura a vetri, di dimensioni inferiori a quelle precedenti.
Questo lavoro, a detta della donna che ha fatto ricorso, sul piano urbanistico avrebbe dovuto essere considerato come manutenzione straordinaria o restauro conservativo e comunque non assoggettato a permesso di costruire; su quello paesaggistico non sarebbe stata necessaria l’autorizzazione, rientrando le opere tra quelle disciplinate nell’art. 149 dlgs. 42/2004 e, comunque, nell’art. 2 dPR 31/2017, che va applicata anche retroattivamente in quanto si tratta di norma più favorevole.
La Corte di Cassazione ha però sentenziato che la modifica di aperture su una parete esterna di un edificio non rientra né alla categoria della manutenzione straordinaria, né a quelle del restauro o risanamento conservativo.
La modifica di un'apertura esterna rientra nella ristrutturazione edilizia pesante ed è richiesto il rilascio del permesso di costruire.
I giudici della Corte di Cassazione hanno fatto riferimento all’art. 10, comma 1, lett. del Testo Unico Edilizia, il quale prevede il permesso di costruire per gli interventi di ristrutturazione edilizia che:
- portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente
- che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti
- limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino cambi della destinazione d’uso
- che comportino modifiche della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche.
Nel caso delle due finestre trasformate in un’unica apertura, ha infine concluso la Cassazione, i lavori, oltre ad essere soggetti al permesso di costruire in quanto, come abbiamo visto, rientrano in una ristrutturazione pesante, richiedevano anche la relativa autorizzazione paesaggistica, in quanto erano soggette a vincolo paesaggistico.
Ricordiamo che ora, modificare o aprire una finestra, anche per tetti, in zone vincolate, è più semplice e veloce grazie alla nuova procedura semplificata.
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