Ristrutturazione ed estensione, quali permessi servono?

Quali sono i permessi che devi presentare prima di procedere con una ristrutturazione con ampliamento? Ecco quando ti serve Cila o Scia.

Se vuoi ristrutturare realizzando una bella e vantaggiosa estensione per crearti una stanza in più senza cambiare casa, ci sono dei documenti che devi presentare in Comune prima di procedere con i lavori. Ecco quali sono.

Lavori di ampliamento che richiedono una Cila

La Cila (Comunicazione di inizio lavori asseverata) è la documentazione richiesta in caso di lavori di manutenzione “leggeri”, poco invasivi, che possono essere svolti anche all’interno di un ampliamento.

Devi presentare una Cila solo se risistemi le stanze interne di un ampliamento ma senza aumentarne il volume, come ad esempio in caso di:

  • nuovi allacciamenti o rifacimento di fognature esistenti (ad esempio se aggiungi un bagno in mansarda o nell’estensione in giardino)
  • riordino degli spazi interni con spostamento di tramezzi e divisori non portanti, la creazione di controsoffitti in cartongesso (es. se crei più stanze in mansarda utilizzando pareti divisorie in cartongesso)
  • opere di frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione di uso, compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne (sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio). Nel caso di spostamento di pareti, devi trasmettere all’Amministrazione comunale l’elaborato progettuale e la Cila tramite l’asseverazione di un tecnico.

All’interno della certificazione Cila devono essere inseriti i dati e i documenti dell’impresa alla quale intendi affidare la realizzazione dei lavori, oppure, nel caso in cui sia tu stesso a realizzare l’opera, devi scrivere “lavori in economia” 

Scia alternativa al permesso di costruire in caso di ampliamenti

Se, invece, devi fare un ampliamento vero e proprio, devi presentare una Scia (Segnalazione certificata di inizio attività) alternativa al posto del permesso di costruire,. In dettaglio questo documento va presentato in caso di:

  • ristrutturazione edilizia che porti a un organismo edilizio del tutto o solo in parte diverso dal precedente e che comporti modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti (ad esempio un ampliamento orizzontale)
  • ristrutturazione edilizia che, solo per gli immobili nei centri storici, comporti un cambio della destinazione d’uso (es. da ex loft industriale a mansarda privata)
  • interventi con modifiche della sagoma di immobili sottoposti a vincoli (es. se chiudi un terrazzo in zona vincolata).

Attenzione alle tempistiche: per questi tipo di lavori, dopo la presentazione della Scia alternativa al premesso di costruire, devi aspettare almeno 30 giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori.

Se hai una villetta e vuoi fare un ampliamento al piano terra, devi presentare la Cila alternativa al permesso di costruire ed attendere 30 giorni per iniziare i lavori.

Consigli per l’ampliamento

Ricordati che è fondamentale che questi lavori siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuati dopo l’acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico e archeologico e dalle altre normative di settore. Ti consigliamo di avvalerti della competenza di un professionista esperto che potrà aiutarti anche a capire se il tuo tipo di intervento può essere agevolato o meno da qualche tipo di incentivo.

ampliamento piano casa

Gli ampliamenti possono beneficiare di incentivi?

Gli incentivi sui lavori in casa sono parecchi, però sono nati per promuovere il recupero di suolo esistente, e non sono mai applicabili su costruzioni ex novo come può essere un ampliamento alla tua villetta al piano terra.

La detrazione del 50% (Bonus ristrutturazioni) si rende applicabile solo ad eventuali lavori di ristrutturazione della tua casa esistente e non anche per quelli di ampliamento, ma solo se i costi di ristrutturazione si tengono distinti da quelli sostenuti per l’ampliamento volumetrico. Con la Risoluzione 4/E/2011 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, in presenza di ristrutturazione con ampliamento dello stesso edificio, la detrazione del 50% va fatta solo per le spese riferibili alla parte esistente, in quanto l’ampliamento è considerabile una “nuova costruzione”.

E‘ ammesso alla detrazione fiscale anche il costo sostenuto per rendere abitabile un sottotetto esistente, purché ciò avvenga senza aumento della volumetria originariamente assentita (Circolare 121/E/1998).

In caso di ristrutturazione con ampliamento di un box pertinenziale, la detrazione spetta anche per le spese relative all’ampliamento, a condizione che sia funzionale alla creazione di un nuovo posto auto.

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Autore:

Elena Liziero
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Realizzazione

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