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Pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione del 21 aprile 2009, la legge promuove la creazione di nuovi alloggi, senza consumare nuovo territorio.
Di seguito le condizioni necessarie per il recupero:
- altezza media dei locali di 2,40 metri, riducibile a 2,20 metri per gli spazi accessori o di servizio;
- nei comuni montani l’altezza media è ridotta a 2,20 metri;
- in caso di soffitto non orizzontale, l’altezza minima non dovrà essere inferiore a 1,50 metri;
- nel caso in cui dal recupero venga ricavata una nuova unità immmobiliare, dovranno essere previsti spazi per nuovi parcheggi;
- gli interventi dovranno inoltre essere conformi alle norme regionali sulla bioedilizia, in merito a isolamento termico, recupero delle acque piovane e ricorso a fonti energetiche rinnovabili.