Proprietà del tetto in caso di condominio

Il tetto è sempre di proprietà del condominio. I proprietari degli appartamenti dell'ultimo piano possono avere l'uso esclusivo della loro porzione, sulla quale potranno installare finestre per tetti a loro uso esclusivo.

Il tetto, secondo l’art.1117 del Codice Civile, è sempre di proprietà del condominio. Ciò vuol dire che questa porzione del tetto dello stabile deve considerarsi proprietà di tutti i condomini, salvo che il titolo (che può essere rappresentato dal regolamento di condominio contrattuale o dagli atti d’acquisto) disponga diversamente.
Generalemente le spese di manutenzione del tetto vanno ripartite tra tutti i condomini ai sensi dell’art. 1123 c.c., sempre salvo ogni diversa disposizione dei titoli.

Le casistiche possono infatti essere molteplici. Un caso tipico è quello in cui l’accesso al tetto avvenga esclusivamente attraverso un’abitazione privata. Poiché questo caso coinvolge anche il diritto di passaggio, dal punto di vista legale è difficile definire a priori come sia possibile raggiungere il tetto. E’ consigliabile consentire il passaggio di tecnici per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che non comportino disagi per gli inquilini, altrimenti l’accesso al tetto sarà da effettuare tramite impalcatura o altro sistema dall’esterno.

Per le spese relative al tetto (rifacimento, manutenzione, ecc.), secondo l’art 1126 del cc, quando l’uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l’uso esclusivo devono concorrere a 1/3 delle spese nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico solare per quanto concerne la loro porzione, mentre i restanti 2/3 vengono ripartiti tra gli altri condomini, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno (art. 68 e seguenti).

Installazione di finestre sul tetto
I proprietari con uso esclusivo del tetto possono inserire nella loro porzione finestre per tetti, a loro esclusivo uso senza richiedere autorizzazioni all’assemblea condominiale, art. 1102 C.C., se non espressamente vietato dal regolamento contrattuale. Tali aperture devono essere costruite a regola d’arte e non pregiudicare la funzione di copertura del tetto, né devono ledere i diritti su quest’ultimo spettanti agli altri condomini. L’iter per l’installazione deve poi seguire le normali procedure previste dai regolamenti edilizi comunali e dalle norme di sicurezza.

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