Piano casa Sardegna: nuove opportunità

Con l’approvazione della L.R. 11/2017, sono state introdotte alcune modifiche interessanti al Piano Casa della regione Sardegna, attivo fino al 30 giugno 2019.

La Legge Regionale 11/2017 ha modificato una serie di leggi, tra cui il Piano Casa, introducendo alcune opportunità interessanti.

Data la situazione di crisi che da alcuni anni ha colpito anche il settore dell’edilizia, la legge predisposta dalla Regione Sardegna era nata per incentivare gli investimenti privati per l’ingrandimento o la riqualificazione di abitazioni, ma anche di immobili non residenziali e a destinazione turistico-ricettiva. Visto il successo degli anni precedenti, è sempre stata prorogata, ed è attualmente attiva fino al 30 giugno 2019.

Ampliamenti volumetrici

La novità più interessante del nuovo Piano Casa è la modifica dell’articolo 30, nella parte in cui gli ampliamenti volumetrici erano distinti tra 20% e 30%.

Prima era previsto l’ampliamento del 30% solo per gli immobili ubicati nei Comuni al di fuori della fascia costiera o in quelli che, all’interno della fascia costiera, avessero adeguato il PUC al PPR, mentre per tutti gli altri era possibile un ampliamento solo del 20%. Questa modifica porta al 30% l’ampliamento volumetrico per tutti i Comuni.

Nessuna distinzione, quindi: per tutti è concesso l’ampliamento del 30%.

Limiti ed esclusioni

Gli ampliamenti non sono ammessi negli edifici o nelle unità immobiliari prive di titolo abilitativo. In caso contrario, è necessario che sia avvenuto il condono e l’accertamento di conformità.

Non si possono effettuare ampliamenti neanche:
– negli edifici e nelle unità immobiliari ricadenti nelle zone urbanistiche C, D e G, salvo le strutture ricettive
– negli edifici e nelle unità immobiliari esistenti ma non compatibili con la destinazione di zona urbanistica di cui al decreto assessoriale 23 dicembre 1983, n. 2266/U
– negli edifici vincolati
– negli edifici di interesse paesaggistico o identitario individuati nel Piano paesaggistico regionale ed inclusi negli edifici individuati dal piano urbanistico comunale ai sensi dell’articolo 19, comma 1, lettera h), della legge regionale n. 45 del 1989
– nelle aree a rischio idrogeologico
– negli edifici storici o in area di interesse storico
– negli edifici che hanno usufruito del vecchio Piano Casa.

Per questo tipo di interventi, sia ampliamento che ricostruzione, è bene chiedere la consulenza a un tecnico esperto che segua sia la parte normativa, sia quella progettuale.


Interventi di demolizione e ricostruzione

La normativa consente anche lavori di demolizione e successiva ricostruzione – con premio volumetrico fino al 30 per cento – nel caso edifici esistenti che necessitano di essere adeguati in relazione ai requisiti qualitativi, architettonici, energetici, tecnologici e per il superamento delle barriere architettoniche.

Gli interventi devono riguardare edifici legittimamente realizzati o condonati, anche in questo caso previo di accertamento di conformità e, ove necessario, dell’accertamento di compatibilità paesaggistica.

L’edificio da costruire deve essere:
a) a energia quasi zero (nzeb) come definito dal decreto legislativo n. 192 del 2005, e successive modifiche ed integrazioni
b) dotato di idonei sistemi per il riutilizzo delle acque piovane e delle acque reflue
c) provvisto di un idoneo impianto di ascensore, qualora pluriimmobiliare con almeno due livelli fuori terra
d) realizzato con materiali ecologici per la bioedilizia o prodotti per la bioedilizia oggetto di certificazione da parte di istituti accreditati per almeno il 50 per cento del computo metrico.

Caratteristiche identiche deve avere anche un edificio che venga ricostruito a seguito di demolizione ma in luogo diverso.

Per la riqualificazione ambientale e la messa in sicurezza del territorio è infatti ammessa anche la ricostruzione in un luogo diverso da quello del vecchio edificio ma solo nel caso in cui si trovasse:

  • in aree di particolare valore paesaggistico
  • in aree necessarie per garantire spazi pubblici finalizzati all’incremento della qualità dell’abitare come spazi a verde, spazi a parcheggio e centri di aggregazione sociale
  • in aree dichiarate ad elevata o molto elevata pericolosità idrogeologica
  • in prossimità di emergenze ambientali, architettoniche, archeologiche o storico-artistiche
  • all’interno di aree di rispetto inedificabili.

Per incentivare questi interventi, è ammesso un premio volumetrico fino al 40 per cento.

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Autore:

Elena Liziero

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