Votata a fine anno scorso, la Legge regionale 38 del 29 dicembre 2020 (BURC n. 250 del 29.12.2020) ha rinnovato a tutto il 2021 il Piano Casa della Campania. Lanciato per la prima volta nel 2009 come una misura straordinaria, ora il Piano Casa viene rinnovato di anno in anno, con l’obiettivo di incentivare il settore edile, l’uso di energie rinnovabili e la riqualificazione dell’esistente.
Quali ampliamenti volumetrici sono previsti
Il Piano Casa della Campania proroga fino al 31 dicembre 2021 il tempo in cui si potranno presentare le domande per la realizzazione di interventi che prevedono l’ampliamento fino al 20% di:
- edifici residenziali uni e bifamiliari
- edifici di volumetria non superiore ai 1.500 metri cubi
- edifici residenziali composti da non più di tre piani fuori terra.
Questo ampliamento volumetrico è consentito non solo per la prima casa ma anche per le seconde case.
Gli interventi devono rispettare le distanze minime e le altezze massime ed essere svolti in conformità alla normativa sulle costruzioni in zona sismica.
Nell’ampliamento è obbligatorio l’uso di materiali eco-compatibili e di tecniche costruttive che garantiscano prestazioni energetiche conformi alle norme vigenti.
Il Piano Casa Campania consente per le abitazioni private un aumento volumetrico del 20%, anche sulle seconde case.
Premio volumetrico per demolizione in zona a rischio
Sono ancora incentivati anche gli interventi di demolizione e ricostruzione, che possono ottenere un premio volumetrico fino al 35%.
Viene consentito un aumento volumetrico del 35% anche per chi demolisce un immobile in area a rischio sismico, eruttivo, o idrogeologico e lo ricostruisce in aree non a rischio.
Viene inoltre consentito il cambio di destinazione d’uso per edifici a destinazione turistico-alberghiera in modo da trasformarli in abitazioni civili, questo a patto che il 35% di quelle abitazioni venga destinato all’housing sociale.
Per quanto riguarda la riqualificazione delle aree degradate è previsto un generoso bonus volumetrico fino al 50% che può avvenire attraverso la riconversione delle aree industriali dismesse da almeno tre anni. Le aree riqualificate possono essere destinate ad edilizia abitativa, insediamento di negozi, botteghe artigiane, allestimento di uffici.
Dove non si può applicare
Sono esclusi dalle misure della legge regionale gli edifici che al momento della
presentazione della richiesta del permesso di costruire risultano:
- realizzati in assenza o difformità del titolo abilitativo
- senza accatastamento
- si trovano all’interno di centri storici o in zone ad essi assimilabili, ad eccezione degli
immobili realizzati o ristrutturati negli ultimi cinquanta anni non rientranti in altri casi di
esclusione - definiti di valore storico, culturale e architettonico ai sensi del d.lgs 42/2004, Codice dei
Beni Culturali e del Paesaggio - ricadenti in aree di inedificabilità assoluta
- collocati in parchi nazionali o riserve naturali
- ricadenti in aree dichiarate a pericolosità idraulica, geomorfologica o vulcanica.