Una buona notizia per chi vive in condominio e vorrebbe fare delle modifiche strutturali al proprio appartamento ma teme di non ottenere il consenso di tutti i condòmini. Il Tar di Salerno, con la Sentenza 1409/2015, in merito al ricorso presentato da alcuni condòmini per denunciare il proprio dissenso in merito al rilascio del permesso di costruire per la trasformazione di due finestre in balconi di un edificio condominiale, ha dato il via libera al permesso di costruire, anche se non c’era il consenso dei condòmini.
Nel caso preso in esame dal Tar di Salerno, i proprietari di due appartamenti nello stesso condominio avevano comunicato all’assemblea condominiale l’intenzione di trasformare due finestre in balconi in occasione dei lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento della facciata dello stabile.
Gli altri condòmini, tuttavia, avevano bocciato la proposta avanzata dai privati nell’assemblea.
Ma i due proprietari non si sono arresi: dopo aver presentato una SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Lavori) al Comune, sono andati dritti per la loro strada e hanno realizzato comunque l’intervento di trasformazione delle finestre in balconi, come proposto all’assemblea condominiale.
I condòmini, quindi, hanno presentato il ricorso al Tar, chiedendo l’annullamento del titolo abilitativo in quanto non era stato preso in considerazione il divieto posto dall’assemblea condominiale.
I giudici amministrativi hanno affermato che la Pubblica Amministrazione non può intervenire nei rapporti tra privati, cioè quelli che intercorrono tra condòmini e confinanti.
In particolare, il Tar di Salerno sottolinea che la giurisprudenza consolidata prevede che deve assolutamente censurarsi quella prassi amministrativa che subordina il rilascio di titoli edilizi abilitativi al consenso dei titolari di diritti reali confinanti ovvero di diritti reali di comunione, tra cui il condominio.
I rapporti tra l’istante e i vicini hanno natura e rilevanza privatistica e non devono interessare l’amministrazione locale anche perché vi è comunque la clausola di salvaguardia generale che fa salvi i diritti dei terzi (prevista dall’art. 11 comma 3, dpr 6 giugno 2001 n. 380).
Pertanto, in linea generale, un titolo abilitativo (Permesso di Costruire, Scia, ecc) può essere rilasciato a prescindere dall’approvazione dell’assemblea condominiale.
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