Premesso che la LR19/99 definisce come sottotetto il volume sovrastante l’ultimo piano degli edifici destinati in tutto o anche in parte a residenza, i requisiti richiesti dalla Regione Veneto per il recupero ai fini abitativi di un sottotetto sono i seguenti:
A) L’altezza media
L’altezza utile media richiesta è di 2,40 metri per i locali adibiti ad abitazione e di 2,20 metri per i locali adibiti a servizi, quali corridoi, disimpegni, ripostigli e bagni. L’altezza media richiesta per le mansarde da rendere abitabili scende a 2,20 metri per i Comuni inseriti negli ambiti delle Comunità montane (definite tali ai sensi delle leggi regionali vigenti).
L’altezza utile media deve essere calcolata dividendo il volume utile della parte del sottotetto la cui altezza superi 1,80 metri ridotto a 1,60 metri per i comuni montani, per la relativa superficie utile (ovvero la superficie calpestabile, quindi esclusi i muri perimetrali).
B) L’altezza minima
L’altezza minima abitabile in una mansarda veneta è di 1,8 metri che si riduce a 1,6 metri per i comuni montani.
C) Il rapporto illuminante
In Veneto il rapporto illuminante di una mansarda (il rapporto tra la superficie del pavimento e quella delle finestre), se in falda, deve essere pari o superiore a 1/16.
Gli interventi edilizi per il recupero a fini abitativi dei sottotetti devono avvenire senza alcuna modificazione delle altezze di colmo e di gronda nonché delle linee di pendenza delle falde.
Eventuali limiti a livello comunale
Il regolamento edilizio comunale determina in ogni caso le condizioni e i limiti per il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti alla data del 31 dicembre 1998, fermo restando il rispetto dei precedenti parametri determinati a livello regionale.
- Apertura finestre nel sottotetto: il regolamento edilizio determina le tipologie di aperture nelle falde e ogni altra condizione al fine di rispettare gli aspetti paesistici, monumentali e ambientali dell’edificio sul quale si intende intervenire.
- Edifici vincolati o di interesse storico: fatte salve le diverse previsioni del piano regolatore generale per gli edifici soggetti a tutela (LR 61/85, LR 24/85 e n. 1089/39), nel regolamento edilizio può essere prevista la ulteriore esclusione di determinate tipologie edilizie dal recupero a fini abitativi dei sottotetti.
- Oneri ed esclusioni: il Consiglio comunale può disporre l’esclusione di parti del territorio comunale dall’applicazione della presente legge, nonché individuare ambiti nei quali, in assenza del reperimento degli spazi per parcheggi pertinenziali, l’intervento è consentito previo pagamento di una somma equivalente alla monetizzazione delle aree per parcheggi come specificato nell’articolo 3 di questa legge.