Le normative regionali sul recupero ad uso abitativo dei sottotetti esistenti rappresentano una grande opportunità architettonica e sociale.
Le normative sono nate con un fine ambientale ben preciso: quello di ridurre o almeno di limitare l’espansione delle città e il conseguente continuo sfruttamento delle risorse territoriali esistenti che non sono inesauribili.
Le opportunità per una famiglia
Nel momento in cui una famiglia decide di avere un’abitazione più grande, considerando il costo delle case e la carenza di spazi nelle città , molto spesso è costretta a spostarsi in periferia. Le normative sul recupero ad uso abitativo dei sottotetti danno però l’opportunità ai proprietari degli appartamenti all’ultimo piano di estendere l’abitazione verso l’alto.
Quali sono i requisiti per poterlo fare?
Se il sottotetto non è indicato negli atti catastali come parte comune o non è stato frazionato tra i differenti proprietari del condominio, automaticamente diventa di proprietà dell’appartamento dell’ultimo piano.
Se questa condizione sussiste serve l’autorizzazione del condominio?
No. Il proprietario è tenuto a informare i condomini dell’attività che sta per intraprendere e (come indicato dall’art. 1102 del Codice Civile) ha il diritto di procedere ai lavori di ristrutturazione.
Serve un permesso di costruire?
Sì, è necessario un premesso di costruire o una D.I.A. (Denuncia Inizio Attività ). La Legge 30 luglio 2010, n. 122 ha sostituito la D.I.A. con la S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività).
Cosa bisogna fare per usufruire della detrazione IRPEF del 50% prevista per coloro che recuperano i sottotetti ad uso abitativo?
Non è più richiesta la comunicazione preventiva di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate, a condizione che nel Modello Unico e nel 730 siano indicati i dati catastali identificativi dell’immobile. E’ invece sempre necessario essere in possesso degli altri documenti validi per l’attività edilizia (DIA/SCIA, concessione edilizia, etc.).
L’importo deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi a partire dall’anno successivo.
Vantaggi fino al 31 dicembre 2016
I contribuenti hanno la possibilità di detrarre dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) il 50% delle spese sostenute per la ristrutturazione di abitazioni e parti comuni di edifici residenziali situati nel territorio dello stato.
Il benefit copre fino a un tetto massimo di spesa di 96mila euro per ogni immobile sul quale vengono eseguiti gli interventi di recupero edilizio, da suddividere in 10 anni.
Chi può usufruire di queste agevolazioni?
– Il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
– i soci di cooperative divise e indivise;
– i soci delle società semplici;
– gli imprenditori individuali, limitatamente agli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o destinati a magazzino.
I lavori per i quali è previsto lo sconto fiscale sono innanzitutto quelli elencati dall’art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e cioè interventi di: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro (il recupero dei sottotetti rientra in questa categoria) e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia.
Con quali spese si ha diritto allo sconto fiscale?
Sulle spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse; spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento; spese per la messa in regola degli edifici ai sensi della legge 46/90 (impianti elettrici impianti a metano); spese per l’acquisto dei materiali; per il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti; spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi; l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori; gli oneri di urbanizzazione. Per approfondire c’è questo articolo su tutte le spese detraibili con il bonus del 50%.
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