Non è stata prorogata la detrazione Irpef del 50% dell’Iva pagata per l’acquisto di case in classe A o B.
Se vuoi sapere quali sono gli incentivi sulla casa per il 2018 puoi leggere questo articolo.
Quanto segue riguarda quindi solo le case il cui acquisto sia avvenuto entro il 31 dicembre 2017.
L’Agenzia delle Entrate aveva dichiarato che gli incentivi del 50% (detrazione Irpef dell’Iva) si applicassero (fino al 31 dicembre 2017) anche alle abitazioni comprate da imprese ristrutturatrici, purché fossero di classe energetica A o B.
Case di classe energetica A o B: incentivi del 50%
L’IVA pagata per l’acquisto entro il 31 dicembre 2017 di una casa di classe energetica A o B, anche comprensiva di pertinenza, si detrae al 50% dall’Irpef in 10 rate annuali. Il beneficio si applica anche nel caso di imprese costruttrici, di ‘ripristino’ o ‘ristrutturatrici’.
Il beneficio consiste nella detrazione dall’Irpef del 50% dell’Iva corrisposta in relazione all’acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse. La detrazione è ripartita in dieci quote costanti nell’anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d’imposta successivi.
Imprese costruttrici e ristrutturatrici
L’espressione ‘impresa che applica l’Iva all’atto del trasferimento’ comprende non solo l’impresa che ha realizzato l’immobile ma anche le imprese di “ripristino” o “ristrutturatrici” che hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia o ristrutturazione urbanistica.
Immobili agevolabili e pertinenze
La detrazione presuppone l’acquisto, dall’impresa costruttrice, tra gennaio 2016 e dicembre 2017, di una unità immobiliare residenziale di classe energetica A o B, a prescindere da ulteriori requisiti. Il beneficio quindi non è circoscritto alla prima casa, né esclude gli immobili di lusso.
Poiché la Legge di Stabilità non si era espressa sulle pertinenze (es.: posto auto, cantina, etc), l’Agenzia, in conformità al proprio orientamento ormai consolidato, ha ritenuto che potesse applicarsi anche alla pertinenza il criterio dell’estensione del beneficio fiscale spettante all’unità abitativa, a condizione che l’acquisto della pertinenza avvenisse contestualmente all’acquisto dell’unità abitativa e l’atto di acquisto vi fosse evidenza del vincolo pertinenziale.