Incentivi super per i condomini

Dal 2018 il Sismabonus si può unire con l'Ecobonus per i condomìni che riescono a ridurre il rischio sismico e contemporaneamente a migliorare le prestazioni energetiche dell'immobile, mettendo in atto un unico grande intervento.

Tra le novità più interessanti della proroga al 31 dicembre 2018 dell’Ecobonus 65% ci sono gli incentivi super per i condomini che si possono unire anche con il Sismabonus.

Il “doppio bonus” si applica ai lavori sulle parti comuni di edifici condominiali che si trovano nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3, finalizzati sia alla riduzione del rischio sismico, sia alla riqualificazione energetica. La detrazione arriva all’80% se, grazie ai lavori, si riesce a scalare una classe di rischio. Inoltre, se gli interventi determinano un rinforzo strutturale tale da permettere un miglioramento di almeno due classi di rischio, allora la detrazione fiscale spetta nella ingente misura dell’85 per cento.

In pratica l’entità del miglioramento sismico conseguito – che si identifica con il numero di classi di rischio che gli interventi permettono di migliorare – determina la percentuale di detrazione fiscale del nuovo bonus.

La detrazione viene ripartita in 10 quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136mila euro, moltiplicato per il numero di unità immobiliari comprese nell’edificio.

Per quanto riguarda invece l’Ecobonus, sono comunque confermati gli incentivi molto consistenti per la riqualificazione energetica delle parti comuni dei condomìni. Non si tratta solo di percentuali di sconto elevati per gli interventi di efficientamento energetico, che possono arrivare fino al 75% delle spese sostenute, ma anche della possibilità per tutti i condòmini di cedere il bonus ai fornitori sotto forma di sconto.

Gli interventi di efficientamento energetico nei condomìni beneficiano di bonus dalle percentuali proporzionali:

1 – all’entità dei lavori
2 – ai risultati raggiunti.

Si parte dalla percentuale di incentivo del 65%, pari a quella del bonus per le abitazioni singole, ma si può salire al 70% se l’intervento interessa almeno il 25% dell’involucro edilizio, ad esempio quando si dota l’edificio del cappotto termico. Gli incentivi possono arrivare al 75% nel caso in cui l’intervento porti al miglioramento della prestazione energetica invernale ed estiva che consegua almeno la qualità media di cui al DM 26 giugno 2015.

Gli incentivi sono validi per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, quindi i benefici di questo bonus, salvo future modifiche, sono fruibili per ben un quinquennio. Le detrazioni sono calcolate su un ammontare delle spese fino a 40mila euro per ogni singolo appartamento che compone l’edificio. Il rimborso avverrà in dieci anni.

I risultati raggiunti in termini di efficientamento energetico devono essere certificati da tecnici abilitati attraverso la redazione di un Attestato di Prestazione Energetica (APE). L’Enea condurrà delle verifiche a campione per controllare la veridicità delle prestazioni raggiunte. In caso di discrepanza con l’Attestato di prestazione energetica rilasciato dai professionisti dopo i lavori, il bonus sarà revocato.

Il bonus fiscale dei lavori di efficientamento delle parti comuni di un condominio può inoltre essere ceduto a imprese, Esco o altri soggetti diversi da banche e intermediari finanziari, sotto forma di sconto immediato.

casa interno

Ecobonus del 65% sulle singole unità immobiliari

Gli interventi di efficientamento energetico sulle singole unità immobiliari continueranno ad usufruire della detrazione del 65%  o del 50% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2018.

Tra gli interventi agevolabili rientrano al 65%:
– i lavori sull’involucro
– l’installazione di pannelli solari
– la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione solo se di classe A corredate di termovalvole per i singoli radiatori, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, o per le spese sostenute per l’acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.

Tra gli interventi agevolabili rientrano al 50%:
– la posa di schermature solari
– la sostituzione degli infissi
– la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto (la detrazione non spetta se si installano caldaie con efficienza inferiore alla classe A).

Non cambiano i meccanismi per usufruire dell’incentivo: i pagamenti dovranno essere effettuati con bonifico bancario o postale e il rimborso avverrà in dieci anni, con rate di pari importo. Sarà necessario conservare tutta la documentazione inerente all’intervento e ai pagamenti.

I tetti di spesa incentivabile variano in base ai lavori effettuati. Si va da un minimo di 30mila euro, ad esempio per la sostituzione degli impianti di climatizzazione, ad un massimo di 100mila euro per interventi di riqualificazione globale. Per la sostituzione di serramenti, il tetto incentivabile dal bonus del 50% è di 60 mila euro.

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Autore:

Elena Liziero

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