Per sopraelevazione si intende qualsiasi tipo di lavoro edilizio che comporti lo spostamento verso l’alto della copertura di un fabbricato preesistente e dunque, in altre parole, si tratta della realizzazione di nuove opere e costruzioni che superino l’originaria altezza dell’edificio o del condominio, fermo restando che devono prima essere fatte delle preliminari analisi strutturali che determinino la solidità ed antisismicità dell’intervento stesso, nonché devono essere rispettate tutte le normative.
Essendo un tema normativo piuttosto complesso, le nuove NTC 2018 hanno definito ciò che non è sopraelevazione:
“Una variazione dell’altezza dell’edificio dovuta alla realizzazione di cordoli sommitali o a variazioni della copertura che non comportino incrementi di superficie abitabile, non è considerato ampliamento, ai sensi della condizione a).” La lettera a) fa riferimento alle sopraelevazioni.
In sostanza, se stai recuperando il sottotetto, e stai elevando solo dei cordoli o vari la copertura del tetto, senza però comportare un aumento della superficie abitabile, non è considerato ampliamento. Se invece, ampli la superficie, ad esempio elevando sensibilmente l’altezza del tetto rispetto a prima per raggiungere le altezze medie e minime consentite per Legge, aumentando di conseguenza la superficie abitabile della tua mansarda, in quel caso, sì, si tratta di sopraelevazione. Grazie alla sopraelevazione, puoi creare una stanza in più senza dover cambiare casa.
Una sopraelevazione è la soluzione ideale se vuoi recuperare un sottotetto con un soffitto troppo basso per essere abitabile, prima però devi affidarti a un tecnico che analizzi la fattibilità dell'intervento.
Sicuramente per poter analizzare il tuo singolo caso devi usufruire della consulenza di un tecnico, perché le Leggi sul recupero sottotetti variano a livello regionale e comunale, inoltre va verificata la stabilità e l’idoneità della struttura esistente a supportare ulteriore peso. La Legge ha posto chiaramente un limite geometrico in altezza, definendo “non sopraelevazione” solo la realizzazione di cordoli sommitali e un limite urbanistico, con il fatto che non si deve verificare nessun aumento di superficie abitabile.
All’interno delle più “storiche” Norme Tecniche delle Costruzioni del 2008, ecco altre indicazioni normative più specifiche sulle sopraelevazioni.
“Non si configura come sopraelevazione il rifacimento della copertura che comporti:
a) il semplice innalzamento della quota di imposta della copertura finalizzato all’inserimento di idonea cordolatura di altezza non superiore a 0,5 m
b) la sola variazione di destinazione d’uso del sottotetto, previa valutazione della sicurezza ai sensi del paragrafo 8.3.2 delle Norme tecniche
c) le variazioni della falda di copertura qualora sia mantenuta invariata la quota di gronda
d) le variazioni di altezza della costruzione inferiori a 1 m, qualora sia già esistente un piano sismico, fermo restando l’obbligo delle verifiche di sicurezza strutturale ai sensi delle Norme tecniche e di procedere, se necessario, ad interventi di adeguamento
e) l’aumento del numero dei piani all’interno di un fabbricato esistente ottenuto mantenendone inalterato il volume e la sagoma, fermo restando l’obbligo delle verifiche di sicurezza strutturale ai sensi delle norme tecniche allegate al D.M. 14/01/2008 e di procedere, se necessario, ad interventi di adeguamento”.
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