Cila o Scia per ampliamento mansarda
Per un ampliamento in mansarda serve la Cila o la Scia?
La Scia, segnalazione certificata di inizio attività, sostituisce la Cila quando l’intervento riguarda opere strutturali: occorre un progetto redatto da un professionista abilitato e depositato al Genio civile. Esempi tipici sono la realizzazione di una porta o finestra su muro portante, la creazione di un solaio, il rifacimento del tetto, il consolidamento di fondazioni, pilastri o travi.
Lavori che richiedono la Scia edilizia
La Scia deve essere utilizzata per:
- gli interventi di manutenzione straordinaria sulle parti strutturali dell’edificio
- interventi di restauro e di risanamento conservativo riguardanti le parti strutturali dell’edificio
- interventi di ristrutturazione edilizia
- le varianti a permessi di costruire che non modifichino parametri urbanistici e volumetrie, destinazione d’uso, categoria edilizia e che non alterano la sagoma degli edifici vincolati
- le varianti a permessi di costruire che non portino a una variazione essenziale, ma solo se sono conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e attuate dopo l’acquisizione degli eventuali atti di assenso richiesta dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico e archeologico e prescritti dalle altre normative di settore.
Con la Scia occorre l’intervento di un professionista tecnico abilitato che certifichi la bontà del lavoro. Non è previsto il pagamento di oneri al Comune e gli interventi possono partire immediatamente (il Comune può, però, bloccare il cantiere entro 30 giorni per non conformità di natura tecnica o giuridica).
I lavori realizzabili con la Scia possono iniziare il giorno stesso in cui si presenta la documentazione.
Per essere sicuri sul tipo di permesso da presentare, prima di iniziare i lavori di ampliamento di una mansarda, è sempre meglio chiedere il parere a un tecnico che poi sarà anche in grado di elaborare la certificazione.
Scia alternativa al permesso di costruire
È possibile usare la Scia in alternativa al posto del permesso di costruire per i seguenti interventi (più “pesanti”):
- ristrutturazione edilizia che porti a un organismo edilizio del tutto o solo in parte diverso dal precedente e che comporti modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti
- ristrutturazione edilizia che, solo per gli immobili nei centri storici, comporti un cambio della destinazione d’uso (es. da ex loft industriale a mansarda)
- interventi che comportino modifiche della sagoma di immobili sottoposti a vincoli.
In questi casi, dopo la presentazione della Scia è necessario aspettare almeno 30 giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori.
I lavori che richiedono la Cila
La Cila riguarda invece questi lavori di manutenzione più “leggeri”:
- nuovi allacciamenti o rifacimento di fognature esistenti
- il riordino degli spazi interni con spostamento di tramezzi e divisori non portanti, la creazione di controsoffitti in cartongesso, realizzazione piscina esterna, installazione e posa in opera di canna fumaria
- il rifacimento degli impianti elettrico, idrico, di riscaldamento, di condizionamento, antintrusione. Per i nuovi impianti termici è obbligatorio il deposito della certificazione ex l. n.10/1999 a firma di un professionista, mentre per i nuovi impianti elettrici, gas e riscaldamento occorre redigere la dichiarazione di conformità a cura dell’installatore.
- le opere di frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione di uso, compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne (sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio). Nel caso di spostamento di pareti, si deve trasmettere all’Amministrazione comunale l’elaborato progettuale e la Cila attraverso l’asseverazione di un tecnico.
La certificazione Cila deve contenere al suo interno i dati e i documenti dell’impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori, oppure la dicitura “lavori in economia” nel caso in cui sia il proprietario a realizzare l’opera.
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