Novità dell’Attestato di Prestazione Energetica 2015, meglio conosciuto come Certificazione Energetica: possono venire fatti dei controlli a campione e c’è l’obbligo di sopralluogo. Queste nuove regole sono state varate per fornire maggiori garanzie a tutela della qualità di tali documenti.
Le nuove norme sulla certificazione energetica degli edifici sono in vigore dal primo ottobre 2015, al fine di uniformare il territorio italiano in materia di certificazione. I 3 decreti del 26 giugno 2015 in sostanza cambiano le regole della certificazione energetica.
Tra le tante novità introdotte, sono interessanti le misure relative alla predisposizione di controlli a campione e i nuovi obblighi di sopralluogo presso l’edificio da parte del tecnico certificatore.
Per quanto riguarda l’obbligo del sopralluogo da parte del tecnico, il decreto linee guida – all’articolo 4 comma 6 – prevede che, per garantire l’esplicazione di un’attività di accertamento finalizzata al rilascio dell’APE, il soggetto che redige il documento debba effettuare almeno un sopralluogo presso l’edificio o l’unità immobiliare oggetto di attestazione, al fine di reperire e verificare i dati necessari alla sua predisposizione.
Molto spesso, in passato, alcuni tecnici si sono lamentati di pratiche scorrette da parte di colleghi che rilasciavano APE basandosi semplicemente su piante catastali degli immobili, senza effettuare sopralluogo o verifica alcuna (ovviamente rilasciando documenti poco professionali ma a prezzi stracciati, creando concorrenza sleale).
Con le nuove regole ciò non sarà più consentito. Il tecnico è obbligato ad effettuare almeno un sopralluogo e deve reperire e verificare tutti i dati relativi a involucri verticali, stratigrafie, infissi, impianti, etc.
Le nuove linee guida prevedono inoltre (art. 5) che le Regioni e le Province autonome, al fine dell’effettuazione dei controlli, adottino piani e procedure per il controllo di almeno il 2% degli APE depositati territorialmente in ogni anno solare. I controlli sono prioritariamente orientati alle classi energetiche più efficienti e comprendono:
- l’accertamento documentale degli APE, ivi inclusa la verifica del rispetto delle procedure di cui alle Linee guida
- le valutazioni di congruità e coerenza dei dati di progetto o di diagnosi con la procedura di calcolo e i risultati espressi
- le ispezioni delle opere o dell’edificio.
Per quanto riguarda le sanzioni per il certificatore energetico, il decreto richiama l’articolo 15 del D. Lgs. 192/2005, che prevede:
- una sanzione a carico del certificatore da 700 a 4.200 euro per APE non corretto
- una sanzione a carico del direttore dei lavori da 1.000 a 6.000 euro per la mancata presentazione dell’APE al Comune
- una sanzione a carico del costruttore o del proprietario da 3.000 a 18.000 euro in caso di mancata redazione dell’APE per edifici nuovi, ristrutturati, messi in vendita o in affitto.
Il legislatore, con le nuove disposizioni normative, ha voluto fornire maggiori garanzie in termini di qualità degli APE e dei dati in esso contenuti ed anche tutelare la professionalità dei tecnici impegnati nella certificazione energetica.
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