L’autorizzazione paesaggistica semplificata velocizza l’iter grazie ai modelli unificati per la presentazione delle istanze e amplia le attività edilizie che non necessitano di verifica del soprintendente. Ecco una panoramica.
Cos’è l’autorizzazione paesaggistica
L’autorizzazione paesaggistica, regolamentata dal Codice dei Beni Culturali (Dlgs 42/2004) è obbligatoria per interventi in aree soggette a tutela paesaggistica e va richiesta all’ente competente affinché sia accertata la compatibilità paesaggistica dell’intervento.
A seconda del tipo di lavoro di ristrutturazione, è possibile ricorrere a tre procedure diverse:
1 – intervento libero: senza obbligo di autorizzazione paesaggistica ma solo richiesta del titolo edilizio (solo quando serve)
2 – autorizzazione paesaggistica semplificata: con modelli unificati e iter procedurale da concludersi entro il termine massimo di 60 giorni
3 – autorizzazione paesaggistica ordinaria: per interventi significativi e con iter procedurale più lungo (fino ad un massimo di 120 giorni).
Chi deve effettuare dei lavori in aree vincolate, dopo aver verificato il tipo di documento che serve, deve presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intende fare, corredato della documentazione richiesta.
L’autorizzazione paesaggistica è valida per un periodo di 5 anni, scaduto il quale l’esecuzione dei lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. Qualora i lavori siano iniziati nel corso dei 5 anni di efficacia dell’autorizzazione, possono essere conclusi entro e non oltre l’anno successivo la scadenza dello stesso quinquennio.
1 – Interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica
Dal 6 aprile 2017 ci sono 31 interventi liberi, ovvero che non richiedono più un’autorizzazione paesaggistica, facendo rientrare in quest’elenco anche alcuni lavori che nel precedente DPR 139/2010 (ora abrogato) rientravano nella procedura semplificata come ad esempio l’inserimento di elementi amovibili e l’installazione di tende, pedane, elementi ombreggianti se poste a corredo di attività economiche o turistico-ricettive.
Il Dlgs 42/2004 prevedeva che l’autorizzazione paesaggistica non fosse necessaria per piccoli e limitati interventi:
– interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo senza alterare lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici
– interventi inerenti l’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi
– il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste.
Dal 6 aprile 2017 tra gli interventi liberi ci sono anche:
- opere interne che modificano la destinazione d’uso ma non alterano l’aspetto esteriore degli edifici
- interventi sui prospetti e sulle coperture che rispettino il piano del colore
- interventi di consolidamento statico degli edifici (se non modificano il volume, l’altezza, ecc)
- interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche
- installazione di pannelli solari su coperture piane e non visibili dall’esterno
- installazione di tende parasole su terrazze o spazi pertinenziali privati
- fedele ricostruzione di edifici distrutti dopo le calamità naturali
- opere di manutenzione di balconi, terrazze, integrazione o sostituzione di finiture esterne o manufatti quali infissi, parapetti, lucernari, comignoli e simili.
2 – Autorizzazione paesaggistica semplificata: cosa cambia
Il nuovo DPR 31/2017 amplia gli interventi di lieve entità per i quali si esegue una procedura di autorizzazione semplificata e modifica l’iter procedurale per l’ottenimento dell’autorizzazione. Tra questi interventi sono comprese anche le aperture di finestre per tetti e lucernari.
Le novità sono:
– l’invio dei documenti solo per via telematica: l’amministrazione deve valutare la conformità dell’intervento alle prescrizioni d’uso contenute nel provvedimento di vincolo o nel piano paesaggistico (anche solo adottato) ed eventualmente ai valori paesaggistici che qualificano il contesto di riferimento.
Rispetto al passato tutti i documenti devono essere inviati telematicamente: l’amministrazione, infatti, trasmetterà in questo modo i documenti alla Soprintendenza, anche fornendo, ove possibile, le credenziali per l’accesso telematico agli atti e ai documenti necessari ai fini dell’istruttoria.
– L’iter per la conclusione delle pratiche più veloce: la procedura ha il termine tassativo di 60 giorni ma potrà concludersi anche prima.
L’amministrazione dovrà richiedere all’interessato, ove occorrano, in un’unica volta, entro dieci giorni dal ricevimento dell’istanza, gli ulteriori documenti e chiarimenti indispensabili da inviare in via telematica entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della richiesta.
Entro il termine tassativo di 20 giorni dal ricevimento dell’istanza l’amministrazione procedente trasmette alla Soprintendenza per via telematica una motivata proposta di accoglimento, unitamente alla domanda ed alla documentazione in suo possesso. Se anche la valutazione del Soprintendente è positiva, questi, entro il termine tassativo di 20 giorni dal ricevimento della proposta, esprime il proprio parere vincolante, per via telematica, all’amministrazione procedente, la quale adotta il provvedimento nei dieci giorni successivi.
In caso di mancata espressione del parere vincolante del Soprintendente nei tempi previsti vale il silenzio assenso e l’amministrazione procedente provvede al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.
– il modello unificato di istanza di autorizzazione (a cui si applicano le vigenti disposizioni in materia di amministrazione digitale – All. C) e un modello di relazione paesaggistica semplificata (All. D).
L’autorizzazione paesaggistica semplificata non esclude la possibilità di divieti e limiti posti alla realizzabilità di interventi in precise aree territoriali e stabiliti da strumenti urbanistici locali.
3 – Autorizzazione paesaggistica ordinaria
Va richiesta l’autorizzazione paesaggistica ordinaria in tutti quei casi non compresi tra gli interventi liberi o quelli sottoposti ad iter semplificato.
L’iter per l’ottenimento del nullaosta in questo caso è più lungo rispetto alla procedura semplificata: dopo aver presentato la domanda, l’amministrazione competente svolge le verifiche e gli accertamenti ritenuti necessari acquisendo il parere della locale commissione per la qualità architettonica e il paesaggio.
Successivamente, entro 40 giorni dalla data di ricezione della domanda, trasmette alla competente Soprintendenza la proposta di autorizzazione paesaggistica corredata dagli elaborati tecnici dandone contestualmente comunicazione al soggetto interessato.
La Soprintendenza verifica la completezza e la corrispondenza della documentazione inoltrata e qualora ritenesse insufficiente quanto trasmesso, ha facoltà di richiedere integrazioni, sospendendo i termini del procedimento.
Il Soprintendente comunica il parere di competenza entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data di ricezione della proposta decorsi i quali, in assenza di parere espresso, viene indetta una conferenza dei servizi, prolungando i termini del procedimento di ulteriori 15 giorni.
Entro il termine di 20 giorni dalla ricezione del parere del Soprintendente, l’amministrazione procedente rilascia l’autorizzazione, che diviene subito efficace.
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