Autorizzazione paesaggistica semplificata anche per le finestre per tetti

La Conferenza unificata Stato Regioni del 7 luglio 2016 da dato il via all'Autorizzazione paesaggistica semplificata. Ecco gli interventi realizzabili con la nuova procedura semplificata (come le finestre per tetti) e quelli che non necessitano di autorizzazione.

La Conferenza unificata Stato Regioni del 7 luglio 2016 da dato il via all’Autorizzazione paesaggistica semplificata. Ecco gli interventi realizzabili con la nuova procedura semplificata (come le finestre per tetti) e quelli che non necessitano di autorizzazione.

La Conferenza Stato Regioni ha approvato con alcune modifiche lo schema di dpr proposto dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo che individuava gli interventi sottoposti ad autorizzazione paesaggistica semplificata e quelli esclusi, ai sensi dell’art. 12 del dl 83/2014 (decreto cultura).

Negli allegati A e B del dpr approvato sono stati individuati 31 interventi che verranno esclusi dall’autorizzazione paesaggistica e 42 soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata, in quanto considerati di lieve impatto.

L’autorizzazione paesaggistica è regolamentata dall’art. 146 del dlgs 42/2004. Nel caso di interventi in aree soggette a tutela paesaggistica sussiste l’obbligo di sottoporre all’ente competente (delegato dalla Regione, generalmente i Comuni) i progetti delle opere da eseguire affinché ne sia accertata la compatibilità paesaggistica e sia rilasciata l’autorizzazione.

L’autorizzazione paesaggistica è un atto autonomo e il presupposto necessario per il permesso di costruire o agli altri titoli edilizi.

Sono di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo decreto le seguenti aree (art.142 dlgs 42/2004):

  • i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare
  • i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi
  • i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna
  • le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole
  • i ghiacciai e i circhi glaciali
  • i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi
  • i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall’articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227
  • le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici
  • le zone umide incluse nell’elenco previsto dal dpr 448/1976
  • i vulcani
  • le zone di interesse archeologico.

Autorizzazione paesaggistica ordinaria, l’iter (art. 148 dlgs 42/2004)

L’amministrazione competente riceve la domanda di autorizzazione, poi,  entro 40 giorni, l’amministrazione trasmette alla competente soprintendenza la proposta di autorizzazione paesaggistica.
La soprintendenza verifica la completezza e la corrispondenza della documentazione inoltrata e comunica il parere di competenza entro il termine perentorio di 45 giorni. Dopo 20 giorni dalla ricezione del parere del soprintendente, l’amministrazione rilascia l’autorizzazione paesaggistica, che diviene immediatamente efficace.
L’iter procedurale per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ordinaria ha una tempistica necessaria per il rilascio dell’autorizzazione che può giungere a oltre 3 mesi.

Interventi esclusi da autorizzazione paesaggistica (art. 149 dlgs 42/2004)

Ecco gli interventi per i quali non è richiesto il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, secondo il Codice 42/2004, quali:

  • interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici
  • interventi inerenti l’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l’assetto idrogeologico del territorio
  • il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall’articolo 142 del dlgs 40/2004, purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.

Interventi esclusi da autorizzazione paesaggistica, le novità 2016

Il nuovo dpr contenente il regolamento di semplificazione dell’autorizzazione paesaggistica prevede una serie di interventi ed opere esclusi da autorizzazione paesaggistica, come:

  • opere interne che non alternano l’aspetto esteriore degli edifici, comunque denominate ai fini urbanistico-edilizi, anche ove comportanti mutamento della destinazione d’uso
  • interventi sui prospetti o sulle coperture degli edifici, purché eseguiti nel rispetto degli eventuali piani del colore vigenti nel Comune e delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti
  • interventi che abbiano finalità di consolidamento statico degli edifici, compresi quelli per il miglioramento o adeguamento antisismico che non comportano modifiche alle caratteristiche morfo-tipologiche, ai materiali di finitura o rivestimento, o alla volumetria e all’altezza dell’edificio
  • interventi indispensabili per l’eliminazione delle barriere architettoniche, quali la realizzazione di rampe esterne per il superamento di dislivelli non superiori a 60 cm, l’installazione di apparecchi servoscala esterni, nonché la realizzazione, negli spazi pertinenziali interni non visibili dallo spazio pubblico, di ascensori esterni o di altri manufatti simili
  • installazioni di impianti tecnologici esterni a servizio dei singoli edifici non soggette ad alcun titolo edilizio (condizionatori e impianti di climatizzazione, caldaie, parabole, antenne, ecc.)
  • installazione di pannelli solari (temici o fotovoltaici)
  • installazione di micro generatori eolici di altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, in edifici non vincolati
  • installazione di dispositivi di sicurezza anti-caduta sulle coperture degli edifici.

Autorizzazione paesaggistica semplificata, l’iter procedurale secondo il dpr 139/2010

L’amministrazione competente riceve la domanda di autorizzazione, in seguito svolge verifiche e accertamenti e, in caso di valutazione positiva, inoltra l’istanza alla soprintendenza competente entro 30 giorni. La soprintendenza esprime il proprio parere entro 25 giorni dalla ricezione dell’istanza. Dopo 5 giorni dalla ricezione del parere favorevole del soprintendente, l’amministrazione competente adotta il provvedimento. L’amministrazione rilascia l’autorizzazione paesaggistica entro 5 giorni.
Secondo l’iter semplificato, il rilascio dell’autorizzazione (dpr 139/2010) può richiedere fino a 65 giorni.

Gli interventi sottoposti ad autorizzazione paesaggistica semplificata, le novità previste

Il nuovo decreto ha individuato 42 interventi di lieve entità per i quali è prevista una procedura di autorizzazione paesaggistica semplificata, ad esempio:

  • incrementi di volume non superiori al 10% della volumetria della costruzione originaria e comunque non superiori a 100m3, eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti
  • realizzazione o modifica di aperture esterne o finestre a tetto riguardanti beni vincolati purché eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti
    modifiche delle facciate mediante realizzazione o riconfigurazione di aperture esterne o di manufatti quali cornicioni, ringhiere, parapetti
  • interventi sulle finiture esterne, con rifacimento di intonaci, tinteggiature o rivestimenti esterni, modificativi di quelli preesistenti
  • realizzazione, modifica o chiusura di balconi o terrazze
  • realizzazione o modifica sostanziale di scale esterne
  • interventi di adeguamento antisismico o finalizzati al contenimento dei consumi energetici, comportanti innovazioni nelle caratteristiche morfo-tipologiche, ovvero nei materiali di finitura o di rivestimenti preesistenti
    interventi necessari per il superamento di barriere architettoniche che comportano la realizzazione di rampe per superamento di dislivelli superiori a 60 cm, o la realizzazione di ascensori esterni o di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio e siano visibili dallo spazio pubblico.

L’iter procedurale per l’autorizzazione paesaggistica semplificata, le novità previste

L’amministrazione competente riceve la domanda di autorizzazione, effettua i dovuti controlli e in caso di valutazione positiva inoltra l’istanza alla soprintendenza competente entro 10 giorni (40 giorni in caso di richieste di integrazioni).
Quest’ultima esprime il proprio parere entro 20 giorni dalla ricezione dell’istanza.
Dopo 10 giorni dalla ricezione per via telematica del parere favorevole del soprintendente, l’amministrazione competente adotta il provvedimento e rilascia l’autorizzazione paesaggistica, che diventa immediatamente efficace.
L’Iter procedurale semplificato per il rilascio dell’autorizzazione si può concludere in 40 giorni (70 giorni in caso di richieste di integrazioni alla pratica).

Queste modifiche normative permetteranno di semplificare e velocizzare le procedure sia per il cittadino, sia per le amministrazioni competenti.

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Data:

Autore:

Elena Liziero

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