Dal 6 aprile 2017 è entrato in vigore un nuovo regolamento sull’autorizzazione paesaggistica, e per chi vuole restaurare un sottotetto in zona vincolata, sostituendo o aprendo una nuova finestra per tetti, ora tutto è più facile e veloce. Una più recente Circolare del Mibact ha inoltre fatto luce su vari aspetti di questa normativa.
Analizziamo ora i due diversi iter secondo il tipo di intervento.
Sostituire una finestra per tetti in zona vincolata
L’allegato A del DPR 31 del 2017 considera opere escluse dall’autorizzazione gli “interventi sui prospetti o sulle coperture degli edifici, purché eseguiti nel rispetto degli eventuali piani del colore vigenti nel comune e delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti, quali: integrazione o sostituzione di vetrine e dispositivi di protezione delle attività economiche, di finiture esterne o manufatti quali infissi, cornici, parapetti, lattonerie, lucernari, comignoli e simili”.
In sostanza, la mera sostituzione di un vecchio infisso con uno nuovo, ovviamente rispettando i piani colore del Comune, le caratteristiche dei materiali e delle finiture esistenti, è da considerarsi esclusa dall’autorizzazione paesaggistica.
I piani paesaggistici o altri strumenti urbanistici locali possono dettare prescrizioni di inedificabilità assoluta a fronte delle quali neanche gli interventi liberalizzati dal DPR 31/2017 sono consentiti.
Aprire una finestra per tetti in zona vincolata
Tra le opere in cui, secondo il DPR 31 del 2017, è richiesta un’autorizzazione paesaggistica semplificata vi sono: “interventi sulle coperture, diversi da quelli di cui alla voce B.2, comportanti alterazione dell’aspetto esteriore degli edifici mediante modifica delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti, quali: (…) realizzazione di finestre a tetto, lucernari, abbaini o elementi consimili”.
In questo caso l’iter procedurale per l’ottenimento dell’autorizzazione è diventato più semplice e veloce.
Ecco cosa cambia rispetto alla legge precedente di riferimento (DPR 139 del 2010):
L’invio dei documenti ora può essere fatto anche in via telematica
L’istanza di autorizzazione paesaggistica semplificata deve essere compilata (anche in modalità telematica) utilizzando il modello “C” allegato al decreto e deve essere corredata dalla relazione paesaggistica semplificata redatta da un professionista sulla base del modello allegato “D” 9.
L’iter del rilascio dell’autorizzazione è più veloce
ll procedimento finalizzato al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica semplificata nei casi di interventi di lieve entità (allegato B) si conclude nel termine di 60 giorni (a fronte dei 120 giorni necessari per la procedura ordinaria, ridotti a 90 in caso di indizione della conferenza di servizi) con una semplificazione e riduzione degli oneri burocratici a carico di cittadini e imprese.
Più veloce anche il parziale decorso dei termini, entrambi qualificati come tassativi dall’articolo 11, dati all’amministrazione procedente (ridotti da trenta a venti giorni) per la trasmissione della proposta al Soprintendente, e a quest’ultimo per l’espressione del parere vincolante (ridotti da venticinque a venti) atteso il conseguente formarsi, in caso di inerzia, nel solo caso del termine stabilito per il Soprintendente, del silenzio-assenso.
L’iter per ottenere dal Comune l’autorizzazione finale a procedere con i lavori è quindi sicuramente più veloce e meno oneroso.Modelli unificati
Il modello di istanza di autorizzazione (a cui si applicano le vigenti disposizioni in materia di amministrazione digitale – All. C) e il modello di relazione paesaggistica semplificata standard (All. D) sono unificati a livello nazionale.
Nell’edilizia si sta sempre più procedendo nella direzione di unificare a livello italiano i moduli, anche l’autorizzazione paesaggistica non fa eccezione.
Le indicazioni dello specialista
Scopri i dettagli della normativa e come procedere in questo video dell’Ingegnere edile e Urbanista Carlo Pagliai.
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