Bonus barriere architettoniche
Se vuoi eliminare le barriere architettoniche della tua mansarda ci sono buone notizie per te. Per tutto il 2023, e fino al 2025, è attivo un Bonus che consente di migliorare l’accessibilità con un’agevolazione fiscale del 75%. Ecco come funziona.
Cos’è il Bonus barriere architettoniche 2023
Si tratta di una detrazione Irpef del 75% per i lavori di eliminazione delle barriere architettoniche svolti dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025 su edifici già esistenti. L’agevolazione va ripartita in 5 quote annuali di pari importo. Attualmente è uno tra i pochissimi Bonus fiscali per i quali è ancora possibile optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito in alternativa alla detrazione fiscale diretta.
Sono agevolabili con questo bonus non solo il rifacimento o l’installazione di scale ed ascensori, ma anche la sostituzione di pavimenti, finestre e porte, il rifacimento o adeguamento di impianti tecnologici, se svolti con l’obiettivo di eliminare le barriere architettoniche e/o migliorare l’accessibilità.
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Scarica subito la guida al Bonus ristrutturazioniChi può usufruire del Bonus barriere architettoniche
I beneficiari di questo bonus possono essere:
- le persone fisiche
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale
- le società semplici
- le associazioni tra professionisti
- i soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali).
Come precisato nella Circolare n. 17/E/2023, possono fruire della detrazione i soggetti che possiedono o detengono l’immobile in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del pagamento delle spese se antecedente l’avvio.
Per le delibere condominiali che approvano questi lavori è necessaria la maggioranza dei partecipanti all’assemblea pari ad un terzo del valore millesimale dell’edificio. I lavori sono agevolabili anche se nell’edificio non sono presenti disabili o anziani.
Quali sono i lavori agevolabili con il Bonus barriere architettoniche
Sono agevolabili varie tipologie di lavori, ad esempio:
- la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti)
- il rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori)
- il rifacimento di scale, ascensori e montacarichi
- l’inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piattaforme elevatrici.
Per fare alcuni esempi più concreti, sono agevolabili installazioni / sostituzioni di:
- porte che devono essere facilmente manovrabili e consentire il transito agevole anche di persone su sedie a rotelle
- pavimenti se realizzati orizzontali e complanari tra loro e, nelle parti comuni e di uso pubblico, non sdrucciolevoli
- gli infissi esterni, come porte, finestre e porte-finestre, che dovranno essere facilmente utilizzabili anche da persone con ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali.
Gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 1989 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche).
I lavori agevolabili possono essere svolti sia su parti comuni di condomini che all’interno di edifici privati.
I lavori di abbattimento delle barriere architettoniche nella tua mansarda, sono agevolabili al 75%. Puoi usufruire del Bonus anche se nell’immobile non abitano disabili o anziani.
Limiti di spesa detraibili nel Bonus barriere architettoniche
Per quanto riguarda i limiti di spesa detraibili, questo Bonus prevede importi diversi a seconda del tipo di immobile:
- 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno
- 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari
- 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.