Detrazione IRPEF 65% per la riqualificazione energetica

La Legge di Stabilità 2019 ha prorogato fino al 31 dicembre la detrazione IRPEF per la riqualificazione energetica degli edifici con alcune modifiche.

Le agevolazioni per la riqualificazione energetica degli edifici consistono in una detrazione d’imposta del 65%  o del 50% delle spese sostenute, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo.

Storicamente, la legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (finanziaria 2007) aveva introdotto delle agevolazioni fiscali per le spese relative a interventi finalizzati al contenimento dei consumi energetici. Dopo un decennio di proroghe, anche la Legge di Stabilità 2019 ha confermato fino al prossimo 31 dicembre l’agevolazione per la riqualificazione energetica con alcune modifiche.

In dettaglio l’Ecobonus è riconosciuto in questo modo:

– è esteso fino al 31 dicembre 2019 la detrazione del 65% a favore di quanti, nel periodo ricompreso tra il 6 giugno 2013 e il 31 dicembre 2019 abbiano sostenuto spese per:

  • la riqualificazione energetica di edifici esistenti e conferma fino al 31 dicembre 2021 in ambito condominiale
  • installare pannelli solari per fabbisogni domestici, industriali, di piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università
  • aver sostituito impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione solo se di classe A corredate di termovalvole per i singoli radiatori, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, o per le spese sostenute per l’acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione

la detrazione è ridotta al 50% per:

  • le spese relative all’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari
  • la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto (la detrazione non spetta se si installano caldaie con efficienza inferiore alla classe A)

Edifici interessati dall’agevolazione:

A differenza delle agevolazioni per le ristrutturazioni (50%), riservate ai soli edifici residenziali, l’agevolazione per la riqualificazione energetica interessa i fabbricati esistenti di tutte le categorie catastali (anche rurali) compresi quelli strumentali (per l’attività professionale o di impresa).

Sono esclusi gli interventi effettuati durante la costruzione dell’immobile e gli interventi di ampliamento.

Interventi interessati dall’agevolazione

L’agevolazione può essere applicata sulle spese sostenute per:

– la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento

– il miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni,pavimenti, finestre,comprensive di infissi)

– l’installazione di pannelli solari

– la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

Spese detraibili

Le spese per le quali è possibile fruire della detrazione comprendono:
– i costi sostenuti per i lavori edili connessi con l’intervento di risparmio energetico (posa in opera, demolizione, ricostruzione, montaggio, smontaggio, etc.)
– le prestazioni professionali, necessarie per la realizzazione degli interventi agevolati e per acquisire la certificazione energetica richiesta per fruire del beneficio.

Documenti da trasmettere

Per le spese relative a lavori di risparmio energetico*, è necessario di inviare per via telematica all’Enea, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, tutta la documentazione necessaria (una copia dell’attestato di certificazione o qualificazione energetica e la scheda informativa degli interventi realizzati).
L’importo deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi a partire dall’anno successivo ed è detraibile in 10 anni (con rate di uguale importo), indifferentemente per tutti i contribuenti.

* (riqualificazione energetica, isolamento termico di edifici o parti di essi per superfici verticali e orizzontali, isolamento termico tramite sostituzione di infissi, finestre e lucernari, installazione di pannelli solari termici per la produzione di acqua calda, sostituzione di impianti di climatizzazione, ecc.)

Per ulteriori info su dettagli tecnici e procedure fiscali

http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/

La detrazione d’imposta non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi da altre disposizioni di legge nazionali (ad esempio, la detrazione del 50% per il recupero del patrimonio edilizio).

Nel caso in cui gli interventi realizzati rientrino sia nelle agevolazioni per il risparmio energetico sia in quelle per le ristrutturazioni edilizie, il contribuente potrà scegliere solamente uno dei due benefici fiscali.

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Data:

Autore:

Elena Liziero

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