Per i lavori di restauro e manutenzione realizzati sugli immobili a prevalente destinazione privata è prevista l’aliquota IVA agevolata del 10%. La legge ha distinto due diversi ambiti di applicazione: i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, e i lavori svolti all’interno di un restauro. Se si cambiano gli infissi di casa, l’IVA agevolata si applica in due modi diversi, a seconda dei lavori in cui rientrano (punto 1 o 2 qui di seguito illustrati).
1 – Agevolazione per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria
In caso di manutenzione ordinaria (es. piccole riparazioni eseguite sul fabbricato o sui relativi impianti tecnologici, o prestazioni di manutenzione obbligatoria periodica) e straordinaria (es. sostituzione infissi e serramenti) su immobili residenziali, l’IVA agevolata al 10% si applica alle prestazioni di servizi intese come prestazioni di lavoro e forniture di materiali e beni, purché questi ultimi non costituiscano una parte significativa del valore della prestazione complessiva.
Per i beni che costituiscono una parte significativa di detto valore, l’aliquota del 10 % si applica solo fino alla concorrenza della differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni.
Elenco dei beni considerati di valore significativo
• ascensori e montacarichi;
• infissi esterni ed interni;
• caldaie;
• videocitofoni;
• apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;
• sanitari e rubinetterie da bagno;
• impianti di sicurezza.
Esempio di calcolo dell’IVA agevolata al 10%
Esempio di applicazione dell’IVA agevolata nel caso di installazione di nuove finestre (che sono considerate un bene di valore significativo):
– Costo complessivo dell’intervento, al netto Iva: 1.400 euro
– Valore degli infissi (bene significativo): 1.000 euro
– Mano d’opera: 1.400 – 1.000 = 400 euro
– Imponibile IVA agevolata al 10%: 400 x 2 = 800 euro
– Imponibile IVA al 22%: 1.400 – 800 = 600 euro
Se il valore del bene significativo non supera la metà del valore totale, tutta la prestazione avrà l’IVA al 10 %.
Per l’applicazione dell’IVA al 10% non è necessario alcun adempimento, come invece per la detrazione Irpef del 50%.
Inoltre non è necessario inviare alcuna comunicazione all’Agenzia delle Entrate, né è richiesto il pagamento con bonifico.
Quando l’IVA agevolata al 10% per le ristrutturazioni non si applica?
L’IVA agevolata non si applica in caso di:
– materiali o beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori;
– materiali o beni acquistati direttamente dal committente;
– prestazioni professionali, anche se inerenti agli interventi di recupero edilizio, in quanto esse non hanno ad oggetto la realizzazione materiale dell’intervento ma vi risultano connesse in maniera indiretta;
– prestazione di servizi, in esecuzione di subappalti. In quest’ultimo caso il valore della prestazione in subappalto deve essere fatturato alla ditta appaltatrice con l’aliquota ordinaria del 20 % e successivamente riaddebitata da quest’ultima al committente con l’aliquota al 10%.
2 – IVA agevolata per lavori di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione
Per tutti gli altri interventi di recupero edilizio è sempre prevista, senza alcuna data di scadenza, l’applicazione dell’aliquota IVA del 10%.
Si tratta, in dettaglio:
A. delle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o d’opera relativi alla realizzazione degli interventi di:
– restauro
– risanamento conservativo
– ristrutturazione.
B. dell’acquisto di beni, con esclusione di materie prime e semilavorati, forniti per la realizzazione degli stessi interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, individuate dall’articolo 3 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.
L’aliquota IVA del 10% si applica, inoltre, alle forniture dei cosiddetti beni finiti, vale a dire quei beni che, benché incorporati nella costruzione, conservano la propria individualità (per esempio, porte, infissi esterni, sanitari, caldaie, eccetera). In sostanza, se i lavori vengono svolti all’interno di un intervento di restauro, risanamento o ristrutturazione, non va fatta la distinzione tra manodopera e beni significativi, anche se si tratta di sostituzione finestre.
Per la richiesta di IVA agevolata al 10% nel caso di restauro o ristrutturazione, fa fede quanto riportato sulla S.C.I.A. o sul permesso di costruire del Comune: è quindi importante che il documento riporti la corretta dicitura, “Restauro e risanamento conservativo” oppure “Ristrutturazione Edilizia”. In mancanza di tale documentazione si applicherà l’IVA agevolata solo sulla manodopera e sulla parte dei beni significativi, come spiegato nell’esempio precedente.
L’agevolazione spetta sia quando l’acquisto è fatto direttamente dal committente dei lavori, sia quando ad acquistare i beni è la ditta o il prestatore d’opera che li esegue.
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