L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito di FiscoOggi da parte di una persona che voleva ristrutturare il bagno, incluso il rifacimento di tubazioni e impianti idrosanitari (del solo bagno) senza alterare la struttura delle pareti, tramezzi, finestre, ecc.
Il dubbio era il seguente: per accedere alle detrazioni fiscali, bisogna presentare una CILA al Comune, è sufficiente un’autocertificazione o basta effettuare i pagamenti tramite specifico bonifico bancario “parlante”?
L’Agenzia delle Entrate ha risposto ricordando che, in generale, per usufruire delle detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio (Bonus ristrutturazione), bisogna presentare i permessi edilizi in vigore a seconda del tipo dei lavori svolti.
Ristrutturare il bagno, quali titoli abilitativi servono?
Se la normativa edilizia non prevede alcun titolo abilitativo (la cosiddetta edilizia libera) è richiesta solo la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (resa ai sensi dell’art. 47 del Dpr n. 445/2000), in cui devi indicare la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi di ristrutturazione del tuo bagno rientrano tra quelli agevolati dalla normativa fiscale.
Riguardo ai titoli e agli atti legittimanti gli interventi edilizi, l’Agenzia ha ricordato che è possibile far riferimento al Decreto SCIA 2 (Dlgs 222/2016) con il quale è stato attuato un riordino complessivo sulla materia e ampliata la categoria degli interventi soggetti ad attività completamente libera.
Gli interventi in edilizia libera, che non richiedono nessuna comunicazione preventiva in Comune, sono:
- gli interventi di manutenzione ordinaria (come la sostituzione dei serramenti senza modifica di colore o forma)
- gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw
- gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni o di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio
- le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico
- i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali
- le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola
- le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati
- i pannelli solari e fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori dei centri storici
- le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
Se devi sostituire una finestra per tetti con una più bella e innovativa, ma della stessa dimensione, anche se più performante, la norma vigente richiede solo una semplice comunicazione al Comune.
Meglio in ogni caso se fai una verifica nell’ufficio tecnico del tuo Comune: ad es. in alcuni Comuni in provincia di Trento, per la sostituzione di serramenti di identica misura, ma di colore o materiale diverso, viene richiesta comunque una SCIA.
La semplice sostituzione di finestre per tetti con altre identiche rientra nell'edilizia libera. Se fai modifiche, come allargamento o modifica della forma delle finestre esterne, questo tipo di lavoro richiede una CILA.
I lavori che richiedono la CILA
La CILA (acronimo di Comunicazione di inizio lavori asseverata) riguarda lavori di manutenzione della tua mansarda considerati “leggeri”: ad esempio modifiche interne all’edificio, come la redistribuzione interna dei locali creando nuove stanze con cartongesso, ma senza modificarne gli elementi strutturali. Serve la CILA anche per la modifica di dimensioni di un serramento.
Ecco i principali lavori che richiedono la CILA:
- nuovi allacciamenti o rifacimento di fognature esistenti (ad es. per la creazione di un nuovo bagno)
- il riordino degli spazi interni con spostamento di tramezzi e divisori non portanti
- la creazione di controsoffitti in cartongesso
- installazione e posa in opera di una canna fumaria
- il rifacimento degli impianti elettrico, idrico, di riscaldamento, di condizionamento, antintrusione.
- lavori frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari.
Sostituzione infissi e permessi
Di seguito trovi gli interventi di manutenzione straordinaria che riguardano i serramenti e gli infissi e relativi permessi:
- Se sostituisci una finestra per tetti con un’altra di uguale misura: non serve nessun permesso di costruire
- se modifichi le dimensioni di una finestra serve una CILA
- se aggiungi una nuova finestra in un immobile esistente senza aumentarne il volume: devi presentare la SCIA
- se aggiungi una o più finestre per tetti e crei un nuovo immobile, ad es. ricavi una mansarda indipendente: devi presentare il Permesso di costruire
- se aggiungi una o più finestre per tetti in zona vincolata: serve l’autorizzazione paesaggistica semplificata.
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