La “realizzazione o modifica di finestre a tetto e lucernari” fa parte dei lavori che si possono effettuare con una autorizzazione semplificata fin dal D.P.R. 139/2010.
Le “finestre a tetto”, in base alla nuova Legge, il d.P.R. 31/2017 , possono ricadere, a seconda delle caratteristiche dell’intervento e/o della tipologia di vincolo nel quale rientrano, in regime liberalizzato (senza autorizzazione) o in regime semplificato (con autorizzazione semplificata). Ecco quando.
Finestra per tetti realizzate in aree vincolate senza autorizzazione paesaggistica
Puoi aprire o modificare finestre senza l’autorizzazione paesaggistica solo se si tratta di “interventi sui prospetti o sulle coperture degli edifici, purché:
- eseguiti nel rispetto degli eventuali piani del colore vigenti nel comune
- (eseguiti nel rispetto, ndr) delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti, quali (…) la realizzazione o la modifica di aperture esterne o di finestre a tetto
- (…) tali interventi non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici”.
Aprire una finestre per tetti nei centri storici è più semplice e veloce, ma devi sempre affidarti a un tecnico esperto che esamini il tuo caso specifico per determinare se serva o meno un'autorizzazione.
Finestra per tetti realizzate in aree vincolate con autorizzazione paesaggistica
Secondo il DPR 31 del 2017, è richiesta un’autorizzazione paesaggistica semplificata se i tuoi lavori rientrano in una di queste due casistiche:
- quando riguardano beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse storico‐architettonico o storico‐testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici, purché tali interventi siano eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo‐tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti;
- interventi sulle coperture, diversi da quelli di cui alla voce B.2, comportanti alterazione dell’aspetto esteriore degli edifici mediante modifica delle caratteristiche architettoniche, morfo‐tipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti, quali la realizzazione di finestre a tetto.
In questo caso l’iter procedurale per ottenere l’autorizzazione è diventato più semplice e veloce.
Il termine di conclusione del procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata è di 60 giorni dalla presentazione della domanda (a fronte dei 120 giorni necessari per la procedura ordinaria, ridotti a 90 in caso di indizione della conferenza di servizi) con una semplificazione e riduzione degli oneri burocratici.
Per sapere con certezza in quale casistica ricade il tuo immobile e farti guidare nelle soluzioni migliori, è bene comunque rivolgersi in ogni caso a professionisti esperti come quelli del Club Progettisti VELUX.
Copia il link e condividi Link copiato!