L’Agenzia delle Entrate il 20 settembre scorso ha chiarito che non è più necessario indicare i dati dell’impresa che ha eseguito i lavori di ristrutturazione di un condominio nel quadro AC del Modello Redditi e del quadro K del 730.
Quali sono i dati che bisogna comunicare nella dichiarazione dei redditi?
Gli amministratori (e i rappresentanti di condominio in tutti i casi in cui l’edificio è dotato di un proprio codice fiscale), quando ci sono dei lavori di ristrutturazione, devono compilare l’apposito quadro composto da tre sezioni:
– la sezione I per i dati necessari all’identificazione del condominio
– la sezione II per i dati catastali dell’edificio
– la sezione III per le informazioni relative ai fornitori e agli acquisti di beni e servizi.
Proprio sulla base di queste norme, alcuni operatori hanno chiesto all’Agenzia delle Entrate se l’esonero dalla compilazione della sezione III vi sia anche in tutti i casi in cui sia stata fatta dalle banche una ritenuta sulle somme pagate dal condominio all’impresa che ha effettuato lavori di ristrutturazione sulle parti comuni dell’edificio. L’Agenzia delle Entrate ha risposto confermando l’esonero anche in tutti questi casi.
Per la sostituzione finestre c'è tempo solo fino al prossimo 31 dicembre, per gli Ecobonus e Sismabonus fino al 2021, ma meglio affrettarsi con i lavori perché non si sa se vi saranno dei tagli agli incentivi già dal 2019.
I super incentivi per i lavori in condominio
Con la Legge di Stabilità 2018, sono stati prorogati e potenziati questi incentivi:
- bonus del 50% per tutti i lavori di ristrutturazione, compresa la sostituzione dei serramenti, entro il 31 dicembre 2018.
- Ecobonus: per i condomini, si parte dalla percentuale di incentivo del 65%, pari a quella del bonus per le abitazioni singole, ma si può salire al 70% se l’intervento interessa almeno il 25% dell’involucro edilizio, ad esempio quando si dota l’edificio del cappotto termico. Gli incentivi possono arrivare al 75% nel caso in cui l’intervento porti al miglioramento della prestazione energetica invernale ed estiva che consegua almeno la qualità media di cui al DM 26 giugno 2015.
- Sismabonus: incentivi al 75% se si migliora di una classe di rischio, 85% se si migliora di due classi di rischio.
- Doppio bonus: si applica ai lavori sulle parti comuni di edifici condominiali che si trovano nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3, finalizzati sia alla riduzione del rischio sismico, sia alla riqualificazione energetica. La detrazione arriva all’80% se, grazie ai lavori, si riesce a scalare una classe di rischio. Inoltre, se gli interventi determinano un rinforzo strutturale tale da permettere un miglioramento di almeno due classi di rischio, allora la detrazione fiscale spetta nella ingente misura dell’85 per cento.
Gli Ecobonus e Sismabonus in condominio sono validi per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, salvo future modifiche.
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