Quando un sottotetto è condominiale
La natura del sottotetto di un edificio è, in primo luogo, determinata dai titoli edilizi.
Quando non c’è alcuna specifica nei titoli, può ritenersi comune se esso risulti, per le sue caratteristiche strutturali e funzionali, oggettivamente destinato (anche solo potenzialmente) all’uso comune o all’esercizio di un servizio di interesse comune.
La proprietà esclusiva del sottotetto è da escludere in tutti i casi in cui:
- i condomini possono facilmente accedervi
- all’interno ci sono gli impianti condominiali
- il sottotetto funge da accesso al tetto e/o da passaggio dei cavi delle antenne e degli sfiati delle cucine
- è adibito a ripostiglio, stenditoio e/o spazio per serbatoi d’acqua da parte di tutti i condomini.
Il sottotetto può considerarsi, invece, pertinenza dell’appartamento sito all’ultimo piano solo quando assolva alla esclusiva funzione di isolare e proteggere l’appartamento medesimo dal caldo, dal freddo e dall’umidità, tramite la creazione di una camera d’aria e non abbia dimensioni e caratteristiche strutturali tali da consentirne l’utilizzazione come vano autonomo.
Si può trasformare un sottotetto condominiale in mansarda solo dopo aver verificato di rispettare le norme richieste, onde evitare spiacevoli controversie.
Il proprietario del sottotetto condominiale, dopo avere verificato di avere la proprietà esclusiva di tale vano, può decidere di trasformare la soffitta in una vera e propria unità abitativa.
In questo caso si è in presenza di un mutamento di destinazione d’uso dell’immobile, realizzabile previa autorizzazione del Comune, a condizione che:
- la legislazione regionale e, ove presente, quella comunale, ammettano questa modifica della destinazione d’uso
- il regolamento (contrattuale) di condominio non contenga alcun espresso divieto in materia.
I singoli condomini sono legittimati a opporsi alla trasformazione del sottotetto in locale abitabile solo nel caso in cui potrebbero lamentare pregiudizi alla sicurezza o alla stabilità dell’edificio, o comunque danni che potrebbero conseguire al concreto svolgimento delle attività inerenti alla nuova destinazione. Per prevenire questo, bisogna eseguire lavori a regola d’arte, usufruendo della consulenza di un professionista che saprà indicare anche il tipo di permesso richiesto dal proprio Comune.
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