La proroga era contenuta nel disegno di legge “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020 della Regione Campania – Legge di stabilità regionale 2018” approvato dal Consiglio regionale.
L’obiettivo del Piano Casa, ricordiamo, è favorire l’efficientamento energetico del patrimonio edilizio, si tratta inoltre di una misura che vuole rilanciare l’economia della Regione.
L’applicazione del Piano Casa Campania si articola in quattro aspetti:
– ampliamento degli edifici residenziali, consentito fino al 20% della volumetria esistente
– demolizione e ricostruzione degli edifici residenziali, che beneficia di un premio di
cubatura fino al 35%
– riqualificazione e cambi di destinazione d’uso sugli edifici non residenziali che non
incidano sulla sagoma
– riqualificazione delle aree urbane degradate, attuabile con un bonus volumetrico fino al 50% per le demolizioni, ricostruzioni e ristrutturazioni urbanistiche o con interventi di sostituzione edilizia a parità di cubatura esistente.
Ecco le caratteristiche principali di questi 4 punti.
1 – Ampliamento edifici residenziali
In deroga agli strumenti urbanistici in vigore, il Piano Casa della Campania consente, per uso abitativo, l’ampliamento fino al 20% della volumetria esistente di edifici residenziali uni-bifamiliari, edifici di volumetria non superiore ai 1500 metri cubi e edifici residenziali composti da non più di tre piani fuori terra, oltre all’eventuale sottotetto.
In zona agricola l’ampliamento è ammesso a condizione che almeno il 20% sia destinato ad uso agricolo.
Per la realizzazione dei lavori sono necessari la Dia o il permesso di costruire.
2 – Demolizione e ricostruzione degli edifici residenziali
Il Piano Casa consente interventi di demolizione e ricostruzione con un premio volumetrico fino al 35% da realizzarsi all’interno dell’area nella quale l’edificio esistente è ubicato.
In zona agricola, la sostituzione edilizia con demolizione e ricostruzione è ammessa a condizione che almeno il 20% sia destinato ad uso agricolo.
Per la realizzazione dei lavori è obbligatorio l’utilizzo di tecniche costruttive e materiali ecocompatibili, in grado di garantire le prestazioni energetico-ambientali previste dalla normativa vigente.
Non si possono effettuare interventi di demolizione e ricostruzione sugli edifici realizzati in assenza o difformità del titolo abilitativo. Per la realizzazione dei lavori sono necessari la Dia o il permesso di costruire.
I Comuni, in base alle singole specificità territoriali, possono deliberare l’esclusione di determinate aree o tipologie di immobili dall’applicazione del Piano Casa.
3 – Cambiamenti su edifici non residenziali
In base al nuovo Piano Casa, sugli edifici produttivi, commerciali e turistici è ammessa la realizzazione di opere interne finalizzate all’uso di volumi esistenti, alla riqualificazione o all’adeguamento.
In questo caso sono consentiti i cambi di destinazione d’uso.
Gli interventi sono possibili su unità immobiliari non più grandi di 500 metri quadri.
I lavori non devono modificare la sagoma e i prospetti dell’edificio, né possono creare unità immobiliari successivamente frazionabili.
4 – Riqualificazione aree urbane
In questo caso si tratta di uno strumento in mano alle Amministrazioni comunali che possono individuare, anche su proposta di proprietari singoli o riuniti in consorzio, ambiti in cui la trasformazione urbanistica ed edilizia è subordinata alla cessione di aree o immobili da destinare a edilizia residenziale sociale, oltre che alla dotazione minima di spazi pubblici o riservati ad attività collettive, verde pubblico e parcheggi.
In questo caso è consentito l’aumento entro il limite del 50% sugli edifici residenziali pubblici.
Norme per il recupero sottotetti
La legge regionale sul Piano Casa prevede lo snellimento delle procedure burocratiche.
Per i sottotetti realizzati entro il 19 gennaio 2016, sono applicabili gli effetti della L.R. 15/2000 recante norme per il recupero abitativo dei sottotetti esistenti e della L.R. 19/2001 sulle procedure per:
- il rilascio dei permessi di costruire e per l’esercizio di interventi sostitutivi
- l’individuazione degli interventi edilizi subordinati a denuncia di inizio attività
- l’approvazione di piani attuativi dello strumento urbanistico generale nei comuni obbligati alla formazione del programma pluriennale di attuazione
- i parcheggi pertinenziali.