Il rapporto aeroilluminante delle regioni
Il rapporto aeroilluminante confronta la superficie del pavimento di un locale, ad esempio una mansarda, con la dimensione delle finestre (considerando la superficie vetrata).
Il rapporto aeroilluminante a livello nazionale non deve essere minore di 1/8, ma può scendere a valori inferiori per alcuni ambienti particolari, come le mansarde.
E proprio riguardo alle mansarde, ciascuna regione italiana prevede una legge diversa per il recupero abitativo dei sottotetti e valori diversi anche del rapporto aeroilluminante.
Tabella rapporto aeroilluminante Regione per Regione.
Regione: (Legge principale recupero sottotetti) rapporto aeroilluminante
Abruzzo: (LR 10/2011) 1/8
Basilicata: (LR 42/2009) 1/10
Bolzano: (DPGP. 5/1998) 1/15
Calabria: (LR 19/2002) 1/15
Campania: (LR 15/2000) 1/8
Emilia Romagna: (LR 11/1998) 1/16
Friuli Venezia Giulia: (LR 19/2009) 1/10 se > di 400mt di altitudine 1/12
Lazio: (LR 13/2009) 1/16
Liguria: (LR 24/2001) 1/16
Lombardia: (LR 12/2005) 1/8
Marche: (LR 22/2009) 1/8
Molise: (LR 25/2008) 1/10
Piemonte: (LR 21/1998) 1/8
Puglia: (LR 33/2007) 1/8
Sicilia: (LR 4/2003) 1/8
Sardegna: (LR 4/2009) 1/8
Toscana: (LR 5/2010) 1/16
Umbria: (LR 1/2004) 1/16
Val d’Aosta: (LR 11/1998 ) 1/8 se centro storico 1/32
Veneto: (LR 12/1999) 1/16
Il tecnico incaricato a calcolare il rapporto aeroilluminante della mansarda deve prima verificare se vi sono particolari vincoli o regole a livello comunale.
Alcuni Comuni ad esempio concedono la possibilità di non considerare nel calcolo le eventuali appendici separabili come ingressi, corridoi o cabine armadio.
Molte normative locali prevedono inoltre delle specifiche deroghe, soprattutto per mansarde ubicate in centro storico, costruite prima di una certa data o sottoposte a particolari vincoli.
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