Grazie all’accordo del 4 maggio 2017 in Conferenza Unificata tra Governo, Regioni ed enti locali, è stata raggiunta l’intesa sui nuovi moduli unificati e standardizzati per comunicazioni e istanze nei settori dell’edilizia e delle attività commerciali.
Nuovi moduli unici per l’edilizia
La modulistica per i titoli abilitativi edilizi è stata adeguata alle novità introdotte al Dlgs 126/2016 e Dlgs 222/2016. I moduli sono i seguenti:
SCIA
La SCIA serve per:
– gli interventi di manutenzione straordinaria sulle parti strutturali dell’edificio
– interventi di restauro e di risanamento conservativo riguardanti le parti strutturali dell’edificio (anche del sottotetto)
– interventi di ristrutturazione edilizia
– le varianti a permessi di costruire che non modificano parametri urbanistici e volumetrie, destinazione d’uso, categoria edilizia e che non alterano la sagoma degli edifici vincolati
– le varianti a permessi di costruire che non portano a una variazione essenziale, ma solo se sono conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e attuate dopo l’acquisizione degli eventuali atti di assenso richiesta dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico e archeologico e prescritti dalle altre normative di settore.
SCIA alternativa al permesso di costruire
Serve per interventi più “pesanti”:
– ristrutturazione edilizia che porti a un organismo edilizio del tutto o solo in parte diverso dal precedente e che comporti modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti (es. ristrutturazione sottotetto con innalzamento dell’altezza)
– ristrutturazione edilizia che, solo per gli immobili nei centri storici, comporti un cambio della destinazione d’uso (es. recupero di un ex loft industriale per renderlo abitazione privata)
– interventi che comportino modifiche della sagoma di immobili sottoposti a vincoli
– interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica se sono disciplinati da piani attuativi, o accordi negoziali che valgono come piano attuativo, che contengono precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive
– interventi di nuova costruzione effettuati in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali che contengono precise disposizioni plano-volumetriche.
CILA
La CILA (Comunicazione di inizio lavori asseverata) verrà utilizzata per gli interventi per cui non servono SCIA o Permesso di costruire e per i casi in cui non si tratta di attività edilizia libera
CIL
Il CIL serve solo per opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee
Il permesso di costruire
Secondo l’art. 10 del dpr 380/2001, serve per:
– gli interventi di nuova costruzione
– gli interventi di ristrutturazione urbanistica
– gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.
Infine c’è la Comunicazione di fine lavori ed è stata adottata la modulistica per la SCIA ai fini dell’agibilità, che, secondo il Governo, consentirà di sostituire i circa 150.000 certificati di agibilità che ogni anno sono rilasciati in Italia.
Non devono più essere richiesti certificati, atti e documenti che la pubblica amministrazione già possiede (per esempio i precedenti titoli abilitativi edilizi, gli atti di proprietà, la visura catastale e il DURC).
Rispetto al passato, vengono ridotti gli adempimenti a carico dei cittadini: vengono richiesti solo gli elementi che consentano all’amministrazione di acquisirli o di effettuare i relativi controlli.
Per le attività commerciali non è più richiesta la presentazione delle autorizzazioni, segnalazioni e comunicazioni preliminari all’avvio dell’attività ma esse vengono acquisite dallo sportello unico per le attività produttive (SUAP): è sufficiente presentare una domanda (CILA o SCIA più autorizzazioni) o le altre segnalazioni in allegato alla SCIA unica (CILA e SCIA più altre segnalazioni o comunicazioni).
Modello Unico SCIA
Il nuovo modulo della SCIA (compresa la SCIA alternativa al permesso di costruire) è organizzato in due sezioni:
– la prima è dedicata ai dati, alla segnalazione e alla dichiarazione del titolare (proprietario, affittuario etc.);
– la seconda parte è riservata alla relazione di asseverazione del tecnico.
Questa nuova modulistica informatizzata consentirà a tecnici e cittadini di selezionare e compilare solo le opzioni di proprio interesse, creando un percorso telematico guidato e personalizzato.
CILA e Agibilità
I moduli della CILA e dell’agibilità sono più snelli e raccolgono in un unico documento le dichiarazioni del titolare, l’asseverazione del tecnico e il quadro riepilogativo.
Se, contestualmente alla CILA, sono necessarie altre comunicazioni, segnalazioni o autorizzazioni, i tecnici potranno compilare gli appositi campi utilizzando le informazioni contenute nella relazione della SCIA e nella relativa lista di controllo.
Per essere sicuro di presentare i moduli giusti, meglio se ti rivolgi a professionisti esperti.
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