Grazie alla proroga della Legge di Bilancio 2018 i condomini possono beneficiare di ecbonus molto convenienti: la riqualificazione energetica delle parti comuni può usufruire di incentivi fino al 75%, mentre gli interventi di miglioramento sismico possono usufruire di una detrazione fino all’85%.
In più per tutto il 2018 si potrà continuare ad usufruire della ormai “classica” detrazione del 50% per la ristrutturazione delle parti comuni del condominio.
Ecobonus in condominio
Gli interventi di efficientamento energetico nei condomini beneficeranno di bonus proporzionali in base all’entità dei lavori e ai risultati raggiunti. In più tutti i condomini avranno la possibilità di cedere il bonus ai fornitori.
Gli ecobonus per condomini
Il punto di partenza è sempre la detrazione del 65% (come nelle case singole) ma il bonus può salire al 70% se l’intervento interessa almeno il 25% dell’involucro edilizio (come succede in caso di cappotto termico) e infine arrivare al 75% nel caso in cui l’intervento porti al miglioramento della prestazione energetica invernale ed estiva che consegua almeno la qualità media di cui al DM 26 giugno 2015.
Le somme detraibili
Gli incentivi, che interessano i fabbricati esistenti di tutte le categorie catastali, saranno validi per le spese sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2021. Le detrazioni saranno calcolate su un ammontare delle spese fino a 40mila euro per unità, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. Il rimborso avverrà in dieci anni.
La certificazione obbligatoria
I risultati raggiunti in termini di efficientamento energetico dovranno ovviamente essere certificati da tecnici abilitati attraverso la redazione di un Attestato di Prestazione Energetica (APE). L’Enea condurrà inoltre delle verifiche a campione per controllare la veridicità delle prestazioni raggiunte. In caso di discrepanza con l’Attestato di prestazione energetica rilasciato dai professionisti dopo i lavori, il bonus sarà revocato.
Ecobonus cedibili
Il bonus fiscale potrà essere ceduto a imprese, Esco o altri soggetti diversi da banche e intermediari finanziari. Le modalità con cui effettuare la cessione saranno definite dall’Agenzia delle Entrate entro 60 giorni dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio. Le regole applicative dovrebbero quindi arrivare entro il 1° marzo 2018.
Ecobonus: gli interventi agevolabili fino al 75%
Usufruiscono dell’ecobonus per condomini le spese sostenute per:
– interventi di riqualificazione globale su edifici esistenti che consentano di conseguire un fabbisogno annuo di energia per la climatizzazione invernale non superiore ai valori riportati nelle tabelle di cui all’Allegato A del DM 11 marzo 2008 (come modificato dal DM 26 gennaio 2010)
– interventi sugli involucri degli edifici riguardanti le strutture opache verticali, le strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti)
– installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda
– sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione solo se di classe A corredate di termovalvole per i singoli radiatori, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, o per le spese sostenute per l’acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione
– installazione di sistemi domotici per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda e climatizzazione nelle unità abitative.
la detrazione è ridotta al 50% per:
- le spese relative all’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari
- la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto (la detrazione non spetta se si installano caldaie con efficienza inferiore alla classe A).
Lavori sull’involucro edilizio
Per gli interventi sull’involucro opaco, sulle pareti perimetrali o coperture, sono detraibili tutti i lavori volti alla coibentazione e al miglioramento termico che garantiscano una riduzione della trasmittanza termica U così come indicata nella tabella di cui all’Allegato B del DM 11 marzo 2008.
Grazie al potenziamento dell’ecobonus i condomini saranno più incentivati ad agire globalmente sull’edificio, coibentando tutte le pareti esterne, ad esempio attraverso un cappotto termico.
Generalmente i sistemi d’isolamento dall’esterno a cappotto consentono di:
– raggiungere dei valori di trasmittanza termica delle pareti perimetrali estremamente bassi
– eliminare i ponti termici
– sfruttare al meglio l’inerzia termica della muratura
– fornire inoltre vantaggi dal punto di economico (risparmio in bolletta).
Isolamento a cappotto
Il sistema d’isolamento termico a cappotto, abbinando il potere isolante dall’esterno e lo sfruttamento della massa interna della muratura, permette di ottenere un’elevata attenuazione dell’onda termica e un maggior sfasamento temporale in modo che il picco di calore che si è avuto nelle ore più calde del pomeriggio arrivi all’interno nelle ore più fresche notturne, quando può essere più facilmente dissipato grazie alla ventilazione naturale degli ambienti.
Sostituzione dei serramenti
E’ detraibile anche la sostituzione delle finestre dei condomini che delimitano il volume riscaldato, poste verso l’esterno e verso vani non riscaldati. L’importante è che in nuovi serramenti consentano di ottenere una riduzione della trasmittanza termica U secondo i valori della tabella dell’Allegato B del DM 11-03-2008. Dal 2018 la detrazione dei serramenti rientra ancora nell’Ecobonus ma beneficia solo del 50% di detrazione Irpef.