Nella circolare 12/E dell’Agenzia delle Entrate sono stati pubblicati i chiarimenti relativi alle agevolazioni prima casa, al leasing immobiliare e ai bonus per ristrutturazioni e risparmio energetico.
Agevolazioni prima casa
Sulle agevolazioni per l’acquisto delle prima casa l’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’aliquota del 2 per cento dell’imposta di registro spetta anche nel caso che il nuovo acquisto sia imponibile IVA.
La circolare specifica inoltre che l’acquisto di un nuovo immobile in regime agevolato, con l’impegno a rivendere quello pre-posseduto, può essere effettuato anche a titolo gratuito. In questo caso, nell’atto di donazione o nella dichiarazione di successione andrà esplicitato l’impegno a vendere entro l’anno l’immobile precedente.
Infine le Entrate chiariscono che le nuove agevolazioni prima casa si applicano dal 1° gennaio 2016: per gli atti conclusi prima, quindi, non spetta il rimborso delle eventuali maggiori imposte versate rispetto a quelle che si sarebbero pagate applicando le nuove disposizioni, né spetta un credito d’imposta.
Il credito d’imposta per l’acquisto della prima casa spetta anche al contribuente che procede all’acquisto della nuova abitazione, entro un anno dall’acquisto della precedente, prima della vendita dell’immobile preposseduto.
Leasing abitativo
Tra i chiarimenti della circolare viene precisato che l’agevolazione prima casa (imposta di registro dell’1,5%) per l’atto di trasferimento a favore della società di leasing spetta a prescindere dalla circostanza che l’utilizzatore destini l’immobile oggetto del contratto di locazione finanziaria a propria abitazione principale.
L’Agenzia chiarisce anche che le condizioni per applicare le agevolazioni prima casa all’atto di trasferimento dell’immobile devono ricorrere in capo all’utilizzatore e che tale soggetto sarà tenuto ad effettuare le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti previsti (ad esempio la dichiarazione di non avere la proprietà di altre case nel Comune).
Tali dichiarazioni potranno essere rese dall’utilizzatore sia nell’atto di acquisto dell’immobile da parte della società di leasing, sia nel contratto di locazione finanziaria dell’immobile. In quest’ultimo caso, ai fini dell’applicazione delle agevolazioni ‘prima casa’, è necessario che il contratto di locazione finanziaria venga prodotto per la registrazione unitamente all’atto di trasferimento dell’immobile.
Le Entrate chiariscono che se nel contratto di compravendita in cui interviene anche l’utilizzatore si fa riferimento al precedente contratto di leasing (non registrato), tale enunciazione comporta l’applicazione dell’imposta di registro – in misura fissa – anche per la disposizione enunciata.
Ristrutturazioni edilizie: bonus mobili e risparmio energetico
L’Agenzia ritiene che si possano agevolare anche le spese per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici sostenute entro l’anno 2016, correlate a interventi di recupero del patrimonio edilizio, a decorrere dal 26 giugno 2012, rispettando il limite massimo di spesa agevolabile di 10 mila euro.
La circolare chiarisce anche l’applicabilità dell’Iva agevolata in presenza di “beni significativi”. Ad esempio in sede di installazione degli infissi vengono forniti anche componenti e parti staccate (come le tapparelle); occorre quindi verificare se tali parti hanno un’autonomia funzionale rispetto al manufatto principale. Se c’è autonomia, il componente non va ricompreso nel valore dell’infisso; viceversa, se la parte staccata o il componente concorre alla normale funzionalità dell’infisso, il suo valore, per la verifica del limite cui applicare l’Iva agevolata, deve confluire nel valore dei beni significativi.
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