Il sottotetto condominiale spesso può diventare materia di disputa. La Corte d’Appello di Roma con la recente sentenza 2571/2015 ha stabilito che se il sottotetto costituisce un volume tecnico può essere considerato come una pertinenza dell’appartamento sottostante e non appartiene al condominio.
Nel caso preso in esame dalla Corte d’Appello di Roma, un condominio aveva citato in giudizio un singolo condòmino che aveva installato un serbatoio autoclave in un locale sottotetto sovrastante il suo alloggio, aprendo nel solaio una botola per poterlo raggiungere.
Facile comprendere la disputa che ne è nata: secondo il resto del condominio, il locale sottotetto era di proprietà condominiale, mentre il condòmino aveva obiettato che, dopo aver esercitato il possesso del sottotetto per trent’anni, questo era diventato di sua proprietà per usucapione.
Il Tribunale ha dato ragione al proprietario dell’immobile anche sulla base del fatto che la natura pertinenziale deve essere valutata in base alla relazione materiale esistente tra i due immobili, non secondo i criteri della proprietà condominiale.
In sostanza, il sottotetto materia della disputa era raggiungibile solo dall’appartamento sottostante, per mezzo di una scala retrattile e di una botola, i giudici hanno quindi escluso la possibilità di uso comune e hanno stabilito che esisteva effettivamente un vincolo pertinenziale.
In secondo luogo, dalle caratteristiche del sottotetto condominiale è emerso che questo era realmente utilizzato solo come vano tecnico perché non era intonacato ed era privo di finestre.
La domanda di ripristino del sottotetto allo stato precedente, avanzata dagli altri condòmini, è stata quindi respinta.
Copia il link e condividi Link copiato!