È operativo il modulo standardizzato per la presentazione della SCIA alternativa al permesso di costruire (ex Superdia): in tutta Italia ci sono le stesse procedure per nuove costruzioni, ristrutturazioni pesanti e ristrutturazioni urbanistiche che finora erano super frammentate. La SCIA alternativa al permesso di costruire (ex Superdia) è una Dia (Denuncia di Inizio Attività) alternativa al classico permesso di costruire, utilizzata per nuove costruzioni, ristrutturazioni pesanti e ristrutturazioni urbanistiche.
In base alle nuove norme, la SCIA alternativa al permesso di costruire (ex Superdia) può essere usata per:
- interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso
- interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica disciplinati da piani attuativi e accordi negoziali aventi valore di piano attuativo con precise disposizioni planovolumetriche, tipologiche, formali e costruttive
- interventi di nuova costruzione in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali.
Le leggi regionali possono poi eventualmente aggiungere altri casi per utilizzare la Superdia.
Il modello unico Superdia era stato adottato dalla Conferenza Unificata il 16 luglio 2015. In base a tale accordo, le singole Regioni hanno avuto a disposizione 90 giorni per adeguare, in relazione alle specifiche norme urbanistiche locali, la modulistica della Denuncia di inizio attività alternativa al classico permesso di costruire.
I professionisti dal 14 ottobre 2015 hanno a disposizione dei moduli standardizzati che rendono più semplice iniziare incarichi di progettazione in più comuni, senza doversi procurare e compilare modulistiche sempre diverse. Dal 2016 la Superdia è stata sostituita dalla SCIA alternativa al permesso di costruire.
Nel modello unico si devono inserire tutti i dati che consentono la localizzazione dell’intervento e il calcolo del contributo di costruzione. Bisogna poi indicare se l’intervento riguarda le parti comuni di un edificio, se sono necessari altri atti o pareri, i tecnici incaricati, l’impresa esecutrice, la regolarità urbanistica.
I lavori possono iniziare 30 giorni dopo la presentazione della SCIA alternativa al permesso di costruire allo Sportello unico per l’edilizia o allo Sportello delle attività produttive.
La semplificazione delle procedure è iniziata lo scorso anno con il Decreto Semplificazioni (DL 90/2014) che ha previsto una modulistica unificata per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni alla Pubblica Amministrazione.
Nel 2014 un primo accordo tra Governo e Regioni, sancito in Conferenza Unificata, ha dato il via ai moduli unificati per Scia (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) e permesso di costruire. Le Regioni in seguito recepito i modelli nei loro ordinamenti.
Quest’anno è stato inoltre adottato anche lo schema unico standardizzato per l’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per i vari interventi sugli impianti produttivi e per la produzione di energia da fonti rinnovabili di piccole dimensioni. L’AUA sostituisce:
- l’autorizzazione sugli scarichi
- la comunicazione per l’utilizzo delle acque reflue
- l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera
- la documentazione previsionale di impatto acustico
- l’autorizzazione all’uso dei fanghi di depurazione
- la comunicazione sullo smaltimento e il recupero dei rifiuti.
A discrezione delle Regioni, l’AUA può inoltre comprendere anche altre autorizzazioni.
Manca solo un Regolamento edilizio unico per eliminare del tutto il superframmentato panorama normativo italiano caratterizzato finora da differenze anche tra ogni singolo Comune.