Il permesso di costruire ora si può ottenere in tempi più rapidi: da pochi giorni sono infatti entrate in vigore delle semplificazioni per il settore edile previste dalla riforma della Pubblica Amministrazione (Legge 124/2015).
Una tra le novità più salienti è il permesso di costruire con silenzio assenso: gli atti di assenso e i nulla osta delle Pubbliche Amministrazioni dovranno essere resi entro trenta giorni. Decorsi questi termini, scatterà il silenzio-assenso.
Dopo novanta giorni, il silenzio assenso si potrà ottenere anche per le autorizzazioni richieste alle amministrazioni della tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini.
Nel caso manchi un accordo tra le amministrazioni statali coinvolte nei procedimenti di autorizzazione, dovrà intervenire il Presidente del Consiglio dei Ministri per decidere le eventuali modifiche da apportare ai progetti presentati.
Le richieste di permesso di costruire possono trovare impedimenti nei pareri delle varie Amministrazioni coinvolte nelle autorizzazioni. Dopo la presentazione al Comune, infatti, il privato deve attendere che Asl, Vigili del Fuoco e Soprintendenze si pronuncino sulla sua pratica, ma ora con il silenzio assenso i procedimenti saranno più veloci. Il silenzio assenso porterà ad un notevole snellimento per l’attività edilizia.
Già il DL 70/2011 e in seguito il DL 69/2013 hanno reso possibile ottenere il permesso di costruire con silenzio assenso. Fino ad ora, però, erano esclusi i casi in cui fossero presenti vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali era previsto un parere espresso.
Pochi giorni fa sono entrati in vigore anche i limiti ai poteri di autotutela della Pubblica Amministrazione, ovvero la possibilità che la PA possa annullare d’ufficio un provvedimento emesso in precedenza. Questa riforma della PA prevede che l’annullamento d’ufficio di una autorizzazione può avvenire al massimo entro 18 mesi, modificando l’articolo 21 della Legge 241/1990, che prevedeva in modo più generico un “termine ragionevole”, senza dare indicazioni in termini di tempo.
Questa velocizzazione dei tempi potrà avere un impatto positivo sui lavori iniziati con la Segnalazione certificata di inizio attività (Scia), che fino ad ora sono stati tra i più esposti ad eventuali controversie.
La Scia è stata introdotta dal DL 78/2010 come semplificazione per il settore edile, e permette di avviare il cantiere il giorno stesso della presentazione dell’istanza. Precedentemente invece, con la Dia, prima di iniziare i lavori si dovevano attendere trenta giorni per consentire alle Amministrazioni di effettuare tutti i controlli.
In ogni caso, anche con la Scia la Pubblica Amministrazione ha trenta giorni di tempo per effettuare le verifiche e adottare provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli effetti dannosi (con il DL 70/2011 il termine è stato dimezzato da sessanta a trenta giorni nel settore edile).
Nel caso in cui terzi interessati facciano valere delle motivazioni di pubblico interesse, l’Amministrazione può decidere di annullare l’atto d’ufficio, ma ha tempo 18 mesi di tempo. Sono ammessi termini più lunghi solo nel caso in cui i lavori siano iniziati in presenza di dichiarazioni non veritiere.
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