Per il 2015 sono ancora usufruibili le agevolazioni del 2014. L’Agenzia delle Entrate con la circolare N.2/E del 24/02/2014 aveva infatti fornito indicazioni sulle modifiche alle agevolazioni per l’acquisto prima casa a partire dal 1 gennaio 2014.
L’attuale tassazione sulla compravendita immobiliare prevede, per chi acquista un’abitazione da adibire a prima casa, un’aliquota al 2% per l’imposta di registro, che non potrà essere però inferiore ai 1000€.
L’agevolazione prima casa, solo nel caso di compravendita tra privati, non può essere però richiesta per immobili che rientrano nelle categorie catastali:
- cat. A/1: abitazioni di tipo signorile
- cat. A/8: abitazioni in ville
- cat. A/9: castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici.
Quindi la tassazione agevolata non viene più applicata agli immobili con le caratteristiche indicate dal decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 2 agosto 1969, che dichiarava che l’abitazione non doveva essere di lusso, ma viene applicata alla categoria catastale.
Le categorie che possono usufruire delle agevolazioni prima casa e che devono essere indicate al momento della stipula dell’atto di compravendita sono
- cat. A/2: abitazioni di tipo civile
- cat. A/3: abitazioni di tipo economico
- cat. A/4: abitazioni di tipo popolare
- cat. A/5: abitazioni di tipo ultrapopolare
- cat. A/6: abitazioni di tipo rurale
- cat. A/7: abitazioni in villini
- cat. A/11: abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi
Se l’acquisto è soggetto a IVA, come quello da impresa costruttrice, vengono ancora applicati i criteri indicati dal DM 2 agosto 1969 per individuare le abitazioni ‘non di lusso’ a cui applicare le agevolazioni “prima casa”, a prescindere dalla categoria catastale nella quale l’immobile risulta censito in catasto. Inoltre rimane l’acquisto con IVA agevolata al 4%.
È possibile richiedere l’agevolazione anche nel caso di immobile in corso di costruzione, basta che sia classificabile con una delle categorie indicate e anche per la acquisto contemporaneo di immobili che verranno destinati a un’unica unità abitativa. È possibile quindi acquistare un’abitazione contigua a quella già acquistata come “prima casa” per creare un’unica unità abitativa.
In nessun modo è possibile richiedere una tassazione agevolata per immobili che non rientrano nelle categorie elencate o che sono diverse da quelle previste per gli immobili di tipo abitativo, come la categoria A/10 Uffici e studi privati.
Infine a seconda del tipo di atto di trasferimento, si ha una diversa agevolazione sulle imposte ipotecarie e catastali.
Nel caso i trasferimenti siano soggetti a IVA, le imposte catastali e ipotecarie sono 200€ ciascuna e, inoltre, deve essere versata un imposta di registro nella misura di 200€, oltre all’imposta di bollo, le tasse ipotecarie e i tributi speciali catastali.
Nel caso di compravendita da privati, soggetti ad imposta di registro, le imposte ipotecaria e catastale sono invece indicate nella misura di 50€ ciascuna.
Copia il link e condividi Link copiato!